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Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 405/2025 pubblicata il 18.08.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1083/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Pesaro.

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro n. 405/2025, divenuta irrevocabile e munita di certificazione di passaggio in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni e di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione. Ha rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice ordinario e del credito la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto in sede di ottemperanza può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare dell'adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è procedibile, nei confronti della pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, l'amministrazione che si costituisca solo formalmente e non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa deve essere condannata a dare integrale esecuzione al giudicato, salvo quanto eventualmente già pagato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustificare il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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