Cassazione Penale, Sentenza n. 34583/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Foggetti ha impugnato l'ordinanza del 26/10/2021 con cui il GIP ha negato il riconoscimento della continuazione tra: a) la condanna per associazione mafiosa (cosca Rango-Zingari) e plurimi reati commessi tra luglio 2012 e marzo 2015; e b) una successiva sentenza per due tentate estorsioni aggravate commesse in Paola nell'ottobre 2013 e luglio 2014. Il ricorrente sosteneva che le estorsioni fossero espressione del medesimo disegno criminoso dell'associazione (ossia riconducibili alla stessa programmazione originaria) e che il GIP avesse erroneamente applicato gli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ritenendole occasionali, nonché che la motivazione fosse contraddittoria e illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche indiziaria ma persuasiva, di una programmazione unitaria delle condotte "già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo" al momento rilevante (costituzione dell'associazione o ingresso nel sodalizio). La Corte ha osservato che il GIP ha correttamente rilevato l'assenza di allegazioni e di elementi sintomatici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.) tali da far ritenere la sussistenza di un disegno criminoso unitario che includesse anche le tentate estorsioni in questione, commesse tra l'altro oltre un anno dopo l'omicidio centrale. Il ricorso è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede una anticipata e unitaria ideazione di più violazioni; la Corte richiede elementi indiziari che dimostrino la programmazione unitaria delle condotte già presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo.
art. 416-bis cod. pen.
L'appartenenza ad associazione mafiosa non comporta automaticamente la continuazione con i reati-fine: occorre verificare se i reati-fine siano stati programmati in relazione all'associazione al momento della costituzione o dell'ingresso nell'associazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro dell'ordinanza impugnata rispetto alla qualificazione delle condotte come occasionali e alla valutazione della continuazione in sede esecutiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (erronea applicazione della legge penale; motivazione assente, contraddittoria o illogica). La Corte le ha ritenute infondate nel caso concreto.
art. 62-bis cod. pen.
Citato in relazione alle attenuanti riconosciute in una delle sentenze di condanna; non rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione.
art. 7 e art. 8 Legge n. 203/1991
Richiamate come aggravanti/discipline specifiche connesse alle estorsioni e ai delitti commessi in contesto mafioso; la Corte non ha ritenuto che la presenza di tali aggravanti determini automaticamente la continuazione.
art. 628, comma 3, cod. pen.
Norma sulla estorsione aggravata, richiamata in relazione alla natura dei reati per i quali Foggetti è stato condannato nella sentenza sub b).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione (anche di tipo mafioso) e reati-fine non è automatica: va provata l'esistenza di un disegno criminoso unitario già esistente al momento della costituzione dell'associazione o dell'ingresso del singolo nel sodalizio.
- Non basta la mera contiguità temporale o la coincidenza territoriale: occorrono più indici compatibili (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, finalità condivise) per ricostruire, con elevata probabilità, una programmazione comune.
- La valutazione è essenzialmente indiziaria e deve essere svolta in termini di verosimiglianza complessiva: singoli elementi isolati difficilmente bastano, ma la loro combinazione può risultare decisiva.
- Se i reati 'scopo' sono stati commessi in circostanze mutate o a distanza di tempo rilevante rispetto all'evento iniziale, la pretesa che fossero pianificati sin dall'origine è più debole e richiede elementi probatori specifici.
- Il richiedente il riconoscimento della continuazione ha l'onere di proporre e documentare in modo specifico gli indici che dimostrano la programmazione unitaria; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Il trattamento sanzionatorio "di favore" riconducibile alla continuazione non va esteso automaticamente per evitare un ingiustificato automatismo: la giurisprudenza richiede una rigorosa ricostruzione del progetto criminoso.
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