Sentenza del 05/05/2017 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRPEF - Cessione d'azienda - Crediti - Credito d'imposta già maturato ma non ancora utilizzato dal cedente - Trasferibilità in capo al cessionario - Ammissibilità - Fondamento - Continuità fiscale - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di trasferire, in occasione della cessione d'azienda, il credito d'imposta previsto dall'art. 4 della legge n. 449 del 1997 per l'incremento della base occupazionale presso le piccole e medie imprese. Il credito era già maturato dal cedente, ma non era stato ancora utilizzato. Il punto controverso era stabilire se il cessionario, proseguendo la stessa attività, potesse subentrare anche nella posizione fiscale relativa al credito.
La decisione
La trasferibilità è stata riconosciuta. In caso di cessione d'azienda, il credito d'imposta già maturato e non ancora utilizzato dal cedente passa al cessionario quando quest'ultimo prosegue la medesima attività. La decisione si fonda sulla continuità fiscale tra le aziende e sul subentro del cessionario nei rapporti giuridici connessi all'azienda ceduta, secondo gli artt. 2559 del codice civile e 58 del d.P.R. n. 917 del 1986. La sentenza conferma precedenti orientamenti della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 3342/2013 e Cass. n. 9124/2014.
Norme richiamate
Art. 4 della legge n. 449 del 1997
Prevede il credito d'imposta per l'incremento della base occupazionale a favore delle piccole e medie imprese. Il credito, una volta maturato, può essere trasferito al cessionario dell'azienda se non è stato ancora utilizzato dal cedente e sussiste continuità dell'attività.
Art. 2559 del codice civile
Disciplina la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta e costituisce il fondamento civilistico del subentro del cessionario nei rapporti connessi all'azienda.
Art. 58 del d.P.R. n. 917 del 1986
Rileva ai fini della continuità fiscale nell'ambito del trasferimento d'azienda, consentendo di collegare la posizione fiscale del cedente a quella del cessionario quando l'attività prosegue senza soluzione di continuità.
Cass. n. 3342/2013
Precedente conforme sull'ammissibilità del trasferimento al cessionario dei crediti d'imposta maturati in relazione all'azienda ceduta.
Cass. n. 9124/2014
Precedente conforme che valorizza la continuità fiscale e il subentro del cessionario nei rapporti tributari collegati all'azienda trasferita.
Massime di principio
- In una cessione d'azienda, i crediti fiscali già maturati ma non ancora utilizzati non sono necessariamente persi dal cedente: possono trasferirsi al cessionario se sono collegati all'azienda ceduta.
- La prosecuzione della stessa attività da parte del cessionario è un elemento decisivo per dimostrare la continuità economica e fiscale e per giustificare il trasferimento del credito.
- Il subentro riguarda i crediti inerenti all'azienda, non automaticamente ogni posizione fiscale personale o estranea all'attività trasferita.
- Per applicare questo principio occorre documentare la maturazione del credito, il suo mancato utilizzo, il collegamento con l'azienda ceduta e la continuità dell'attività esercitata dal cessionario.
- La regola deve essere verificata alla luce della disciplina specifica del singolo credito d'imposta e degli eventuali adempimenti formali previsti dalla normativa o dall'Amministrazione finanziaria.
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