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Sentenza

Sentenza n. 1688/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 12 febbraio 2026 relativa al regolamento aziendale sull’indennità di rischio da radiazioni e ai verbali della Commissione di valutazione del rischio radiologico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, dirigente medico presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore e dedita ad attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti, aveva chiesto il regolamento aziendale sull’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni previgente a quello approvato il 28 ottobre 2025, i verbali degli ultimi cinque anni della Commissione di valutazione del rischio radiologico riferiti alla propria posizione e, in mancanza di tali verifiche, un’attestazione che ne formalizzasse l’omissione o l’inesistenza. Deduceva la violazione degli artt. 22-25 e 2 della l. 241/1990, sviamento ed eccesso di potere, sostenendo di avere un interesse diretto a conoscere le valutazioni svolte sulla propria posizione e l’operato dell’ASL, anche in vista di una possibile azione per il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico e del riposo biologico. L’ASL ha depositato la delibera e il regolamento del 2025 e verbali degli ultimi cinque anni, eccependo la cessazione della materia del contendere e contestando la sussistenza di un interesse attuale perché la ricorrente non aveva dimostrato i presupposti per ottenere l’indennità. La ricorrente ha dichiarato soddisfatto l’interesse per i verbali prodotti, ha preso atto che non erano state svolte valutazioni individuali sulla propria posizione e ha insistito per ottenere il regolamento previgente o una dichiarazione della sua inesistenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata integralmente la materia del contendere. L’ASL ha depositato i verbali effettivamente disponibili relativi agli ultimi cinque anni e, in udienza, ha dichiarato che prima del regolamento approvato il 28 ottobre 2025 non esisteva alcun regolamento aziendale per l’attribuzione dell’indennità di rischio da radiazioni. La ricorrente ha quindi ottenuto in giudizio l’ostensione della documentazione esistente e chiarimenti sull’inesistenza degli altri documenti richiesti; non residuava una controversia sull’accesso. Le spese sono state integralmente compensate, anche perché l’istanza riguardava documenti inesistenti.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La disciplina dell’accesso documentale è il fondamento dell’istanza di ostensione; la decisione prende atto che l’accesso ai documenti esistenti è stato soddisfatto nel corso del giudizio.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    Con l’istanza di cui in atti (consegnata a mezzo p.e.c. in data 12.2.2026) l’odierna parte ricorrente ha chiesto all’A.S.L., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, l’ostensione dei seguenti documenti

    La disposizione è indicata quale ulteriore base normativa della richiesta di accesso; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disciplina dell’accesso civico.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione, nel corso del giudizio, di tutti i documenti esistenti richiesti, accompagnata dalla chiarificazione che gli ulteriori atti non sono mai stati formati o non esistono, determina la cessazione della materia del contendere sull’accesso quando non residua un’utilità concreta nella prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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