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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45410/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza del Tribunale di Brescia (giudizio abbreviato) che aveva condannato Demrozi per i reati indicati agli artt. 385 c.p. e 186, comma 2, d.lgs. n.285/1992. Il Procuratore generale deduceva: 1) violazione di legge perché il Tribunale, nel calcolo della pena per la continuazione, aveva fatto riferimento a una diversa disposizione incriminatrice (art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990) anziché a quella effettivamente contestata; 2) vizio di motivazione per apparente, contraddittoria e illogica attribuzione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un generico "contegno processuale" e di uno stato di "marginalità sociale", senza indicare elementi fattuali concreti (nonostante risultasse che l'imputato era autorizzato a lavorare).

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'errato richiamo normativo è stato qualificato come errore materiale e non ha inciso sul calcolo della pena, poiché la pena usata (un anno di reclusione) corrispondeva al minimo edittale pertinente. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche è apparsa generica e priva di riferimenti fattuali concreti; la Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente all'applicazione delle attenuanti generiche e ha rinviato al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, per riesaminare e motivare correttamente quel punto.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma indicata come il capo A) per il reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile; applicata quale base del giudizio di colpevolezza.

  • art. 186, comma 2, d.lgs. n.285/1992

    Norma relativa al reato contestato (capo concorrente); considerata nella determinazione della responsabilità complessiva e nella valutazione della continuazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990

    Richiamata erroneamente dal Tribunale per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il richiamo costituisca un errore materiale e non abbia inciso sul risultato concreto del calcolo della pena.

  • art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per l'annullamento limitato della sentenza impugnata in presenza di vizio di motivazione relativo alle attenuanti generiche.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. con l. 18/12/2020, n.176) e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105 (conv. con l.16/9/2021, n.126)

    Norme richiamate per spiegare che il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con le modalità emergenziali previste (misure organizzative durante il periodo pandemico).

Massime di principio

  • Un richiamo formale a una norma diversa da quella che qualifica il reato può essere considerato un errore materiale se non incide sul calcolo concreto della pena; in tal caso il vizio può essere inammissibile o comunque non determinante.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche richiede motivazione concreta: non bastano formule generiche (es. "contegno processuale" o "marginalità sociale") senza riferimenti a fatti, comportamenti o prove nel processo.
  • Se la motivazione sulla prevalenza di un'attenuante sulle aggravanti è insufficiente o apparente, la Corte di legittimità annulla parzialmente e rinvia al giudice di merito per una nuova valutazione motivata.
  • Difensori e giudici dovrebbero documentare specificamente gli elementi fattuali (comportamento processuale, condizioni personali, documentazione sulla marginalità o attività lavorativa) quando si invocano attenuanti di carattere personale o comportamentale.
  • In ipotesi di continuazione di reati, è essenziale indicare e calcolare correttamente i minimi edittali applicabili; tuttavia, un mero errore di citazione normativa può non essere decisivo se il valore numerico della pena applicata è conforme alla fattispecie concretamente riconosciuta.
  • Il rimedio più probabile in presenza di motivazione insufficiente è il rinvio per integrazione e nuova decisione, non l'annullamento totale della condanna, salvo che il vizio non abbia inciso su altre determinazioni essenziali.

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