Sentenza n. 6774/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell’ordinanza n. 110 del 23/03/2026 emessa dal Comune di Civitavecchia ed avente ad oggetto l’abbattimento degli alberi ivi indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di abbattimento di 14 alberi siti in Piazza Regina Margherita
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza n. 110 del 23 marzo 2026, con la quale il Sindaco di Civitavecchia, all'esito di un'indagine strumentale mediante tomografia sonica e analisi dendrodensimetrica, aveva disposto l'abbattimento di 14 alberi. È stata chiesta anche la sospensione cautelare degli effetti dell'ordinanza, inclusa una misura inaudita altera parte. Il decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. ha respinto la richiesta. Successivamente, a seguito del completamento dell'esecuzione dell'ordinanza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito; la dichiarazione non è stata notificata al Comune.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la ricorrente aveva espressamente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, determinata dall'avvenuta completa esecuzione dell'ordinanza impugnata. Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo aver sentito le parti sulla possibile definizione immediata. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'esigua attività difensiva svolta dal Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 56 c.p.a.
richiesta cautelare ex art. 56 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare monocratica inaudita altera parte; nel caso concreto la relativa richiesta è stata respinta con decreto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, qui riconosciuto sulla base dell'esplicita dichiarazione della ricorrente e del completamento dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente manifesta espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito, purché tale sopravvenuta carenza di interesse sia riferibile alla controversia.
- L'avvenuta completa esecuzione del provvedimento impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento, se il ricorrente dichiara espressamente di non voler proseguire il giudizio.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dopo l'avviso alle parti della possibile definizione immediata e la loro audizione.
Come è indicizzato
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