Ordinanza n. 2413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La datrice di lavoro ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione cautelare dell'atto amministrativo contestato. Il Consiglio di Stato ha rilevato che nell'appello non era stato allegato alcun periculum in mora idoneo a giustificare la concessione della misura cautelare. Ha inoltre considerato che la ricorrente agiva quale datrice di lavoro, circostanza ritenuta incompatibile con la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile in re ipsa. Non sono stati esaminati i profili di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente o comunque non allegato il periculum in mora. La qualità di datrice di lavoro della ricorrente escludeva, secondo il Collegio, la configurabilità automatica di un pregiudizio grave e irreparabile. Tale rilievo ha consentito di prescindere dall'esame del fumus boni iuris e delle questioni di merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata definita sulla base dell'insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- Nell'appello cautelare, la parte che richiede la misura deve allegare e dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza, l'appello può essere respinto senza esaminare i profili di merito e il fumus boni iuris.
- La qualità di datore di lavoro della parte ricorrente non consente di ritenere sussistente in re ipsa un pregiudizio grave e irreparabile, che deve invece essere specificamente allegato e dimostrato.
- L'assenza di periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di scrutinare i profili di merito della controversia.
Come è indicizzato
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