Sentenza del 09/08/2017 n. 19793 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE Interessi su mutui, finanziamenti e simili erogati dalle società o dagli enti indicati dall'art. 48, comma 1, d.P.R. 917 del 1986 - Redditi d'impresa - Configurabilità - Conseguenze - Ritenuta alla fonte - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società la deduzione di un costo pluriennale per "insegnamento al personale", la mancata effettuazione di ritenute sugli interessi passivi corrisposti in relazione a finanziamenti tra società e l'indebita detrazione dell'IVA relativa a operazioni che, secondo l'Ufficio, costituivano nel loro complesso una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro. La contribuente sosteneva, tra l'altro, che gli interessi percepiti da società commerciali residenti fossero reddito d'impresa e non reddito di capitale, con conseguente esclusione della ritenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla detrazione IVA e alla deducibilità del costo per l'insegnamento del personale, ritenendo che le operazioni configurassero una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro e che il contribuente dovesse provare effettività, inerenza e coerenza economica del costo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale della società, stabilendo che sugli interessi relativi a finanziamenti corrisposti a società commerciali residenti non era dovuta la ritenuta d'acconto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito: ricorso originario della società accolto limitatamente alle ritenute sugli interessi e rigettato per il resto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48
Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi conseguiti dalle società e dagli enti commerciali o nell'esercizio di imprese commerciali.
Gli interessi percepiti da società commerciali residenti, da stabili organizzazioni di soggetti non residenti o nell'esercizio di un'impresa commerciale sono qualificati come componenti del reddito d'impresa e non come redditi di capitale.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 73 e 81
Il reddito complessivo delle società ed enti commerciali residenti è considerato reddito d'impresa, indipendentemente dalla fonte, mentre le categorie soggettive dell'art. 73 individuano i soggetti commerciali rilevanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26
I soggetti indicati nell'art. 23, comma 1 operano una ritenuta sui redditi di capitale da essi corrisposti, salvo le ipotesi specificamente disciplinate.
Poiché gli interessi pagati tra società commerciali residenti non sono redditi di capitale, in linea generale non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto. Restano ferme le ipotesi espressamente previste, in particolare per determinati percipienti non residenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 17, 19 e 26
La detrazione IVA spetta solo per l'imposta effettivamente dovuta in relazione a operazioni realmente soggette a IVA; non è sufficiente che l'IVA sia stata indicata o pagata in fattura. Una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro non genera, quindi, un diritto alla detrazione dell'IVA.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
Il contribuente deve provare l'esistenza, l'inerenza e, quando contestata, la coerenza economica dei costi dedotti. La mera contabilizzazione o la fattura non sono sufficienti se mancano documentazione e prova dell'effettività della prestazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 2909 c.c.
Nel processo tributario l'appello devolve al giudice le questioni specificamente censurate e quelle ad esse conseguenzialmente connesse; il giudicato opera solo nei limiti effettivamente coperti dalla decisione definitiva.
Massime di principio
- Gli interessi corrisposti tra società commerciali residenti, quando percepiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, sono normalmente reddito d'impresa e non reddito di capitale; pertanto il debitore non applica la ritenuta, salvo eccezioni normative espresse, soprattutto riferite a soggetti non residenti.
- Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'imposta sia realmente dovuta per un'operazione soggetta a IVA. L'IVA indicata in fattura o materialmente pagata non è detraibile se l'operazione è giuridicamente soggetta a imposta di registro, come nel caso della cessione d'azienda.
- Per dedurre un costo non basta registrarlo in contabilità o produrre una fattura: occorre documentare la prestazione, la sua effettività, l'inerenza all'attività e la ragionevolezza economica dell'importo.
- La qualificazione fiscale complessiva di una serie di operazioni può prevalere sul loro frazionamento formale quando gli atti risultano collegati e integrano sostanzialmente una cessione d'azienda.
- Un motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione la regola giuridica violata e spiegare puntualmente perché la motivazione della sentenza sia incompatibile con essa; la mera elencazione delle norme e la riproposizione delle proprie tesi conducono all'inammissibilità.
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