Sentenza del 15/06/2018 n. 15829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia nella parte in cui aveva riconosciuto, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costi dichiarati per Lire 3.149.225.000, sostenendo che fossero relativi a operazioni inesistenti e quindi non deducibili. La curatela fallimentare contestava invece la validità e la motivazione dell'avviso di accertamento, la tassazione di ricavi ritenuti fittizi o non effettivamente realizzati, il recupero di Lire 233.314.000 per olio non rinvenuto nelle giacenze e la mancata applicazione o valutazione delle proprie contestazioni sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia perché la CTR aveva accertato in fatto che la Guardia di Finanza non aveva qualificato come inesistenti i costi contestati e l'Ufficio non aveva fornito ulteriori elementi probatori; tale valutazione di merito, coerente con il riconoscimento dei ricavi, non era sindacabile in cassazione. Il ricorso incidentale della curatela è stato dichiarato inammissibile: il primo motivo non rispettava il principio di autosufficienza, mentre gli altri mescolavano impropriamente violazione di legge e vizi motivazionali. Anche la censura sulle sanzioni era formulata con il motivo processuale errato e non poteva fondarsi automaticamente sul principio del favor rei per le modifiche normative sopravvenute. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione. La Corte ha distinto la violazione o falsa applicazione di legge, il vizio processuale e i vizi della motivazione, dichiarando inammissibili censure formulate cumulativamente senza una chiara separazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura. Chi contesta la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento deve riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato dalla curatela in relazione ai requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento. La censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso non era autosufficiente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari e di motivazione per relationem. Anche questa doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione degli elementi necessari alla verifica.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 53 e 75, nel testo vigente ratione temporis
Richiamati in tema di qualificazione dei ricavi e deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. La sentenza conferma che l'inesistenza dei costi deve essere concretamente dimostrata e non può essere desunta senza adeguati elementi.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 53
Richiamati dalla curatela con riferimento alla disciplina IVA, alla documentazione delle operazioni e alla detrazione. Le relative censure non sono state esaminate per la loro formulazione processuale inammissibile.
D.Lgs. n. 471 del 1997 e D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamati in materia di sanzioni tributarie. La Corte ha precisato che la deduzione generica di una disciplina sopravvenuta più favorevole non determina automaticamente la cassazione della sentenza.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Le modifiche sanzionatorie introdotte non operano automaticamente e in modo generalizzato come favor rei; occorrono allegazioni specifiche riferite al caso concreto e idonee a incidere sulla misura della sanzione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta con precisione a uno specifico motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile sovrapporre indistintamente violazione di legge e vizio di motivazione.
- Chi contesta la motivazione per relationem di un atto tributario deve trascrivere nel ricorso i passaggi dell'atto e degli eventuali documenti richiamati necessari per consentire alla Corte il controllo diretto della censura.
- La qualificazione di costi come relativi a operazioni inesistenti richiede elementi probatori concreti. In assenza di tali elementi, la valutazione del giudice di merito sulla deducibilità dei costi può rimanere insindacabile in cassazione.
- Il giudizio di cassazione non consente, di regola, una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo effettivi e specificamente dedotti vizi rilevanti della motivazione.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non genericamente come violazione di legge o vizio motivazionale.
- L'applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria più favorevole non opera automaticamente: è necessario indicare concretamente quale sanzione dovrebbe applicarsi e perché la modifica incida sulla posizione del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 15863 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 355 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 368 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1183 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 giu 2018Sentenza del 15/06/2018 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →