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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24109/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio disposta con decreto del GIP del 6/9/2021 ai sensi dell'art.112, comma 1, lett. d) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in base a una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che segnalava redditi 2019 superiori ai limiti. Il ricorrente ha proposto opposizione ex art.99 D.P.R. n.115/2002; il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha rigettato l'opposizione con ordinanza del 24/07/2023. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in via principale, incompetenza funzionale del giudice che ha deciso (la decisione doveva spettare al Presidente dell'Ufficio) e, in via subordinata, errata determinazione del reddito imponibile ai fini del patrocinio (art.76, comma 1, D.P.R. n.115/2002 e art.10 D.P.R. n.917/1986).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla incompetenza funzionale: il rimedio ex art.99 D.P.R. n.115/2002 deve essere deciso dal Presidente dell'Ufficio (Presidente del Tribunale) e non da altro giudice monocratico, salvo delega del Presidente che in atti non risulta. Per tal motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo affinché questi esamini il reclamo ai sensi dell'art.99. L'ulteriore censura sulla determinazione del reddito è stata assorbita dalla decisione sulla competenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 112, comma 1, lett. d))

    Norma che consente al giudice di disporre la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio; la Corte utilizza questa disposizione per ricostruire l'origine del provvedimento impugnato (revoca ex art.112) ma precisa che il rimedio contro la revoca segue le regole dell'art.99

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 99)

    Stabilisce il rimedio contro i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il reclamo deve essere deciso dal Presidente dell'Ufficio di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca; la Corte conferma che tale competenza è funzionale e inderogabile, salvo valida delega

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 76, comma 1)

    Disciplina la determinazione del reddito ai fini del patrocinio; la norma è stata richiamata dal ricorrente per contestare il calcolo del reddito imponibile, ma la Corte non ha deciso sul merito in quanto ha ritenuto assorbente la questione di competenza

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 10)

    Norma sul reddito imponibile (TUIR) evocata per contestare la corretta determinazione dei redditi rilevanti ai fini del patrocinio; anche questa censura è stata assorbita dalla pronuncia sulla incompetenza

  • Sentenza Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004 (Pangallo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è impugnabile con il ricorso previsto dalla previgente disciplina e che l'art.99 trova applicazione anche dopo il testo unico; conferma il principio che il reclamo deve essere deciso dal Presidente dell'Ufficio

  • Sentenza Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017 (Romano)

    Precedente che ribadisce il principio di incompetenza funzionale di giudici diversi dal Presidente nell'esame del reclamo ex art.99

  • Sentenza Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012 (Bagarella)

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui soltanto il Presidente dell'Ufficio è funzionalmente competente a decidere il reclamo contro la revoca dell'ammissione al patrocinio

Massime di principio

  • Il reclamo contro la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio ex art.99 D.P.R. n.115/2002 deve essere deciso dal Presidente dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento: decisioni assunte da altro giudice monocratico sono viziabili per incompetenza funzionale.
  • Se la decisione sull'opposizione/reclamo è presa da un giudice diverso dal Presidente senza prova di delega, il vizio è tale da determinare l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al Presidente per la nuova deliberazione.
  • La censura circa la non corretta determinazione del reddito ai fini del patrocinio (art.76 DPR 115/2002 e art.10 DPR 917/1986) è meritevole di esame ma può risultare assorbita se si rileva un vizio processuale di ordine pubblico quale l'incompetenza funzionale del giudice che ha deciso.
  • In casi analoghi, per preservare la posizione del ricorrente conviene anzitutto verificare chi ha materialmente deciso il reclamo e, se non è il Presidente, far valere tempestivamente l'incompetenza funzionale; solo dopo il corretto inquadramento procedurale potrà essere esaminata la controversia sul calcolo del reddito.
  • La giurisprudenza consolidata rende procedure e rimedi prevedibili: impugnare la decisione errata per incompetenza evita che il merito venga deciso da organo non competente e conduce normalmente alla rimessione degli atti all'organo competente per un nuovo esame.

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