Ordinanza n. 34/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza provvedimento prot.-OMISSIS-emesso dalla Prefettura di Genova il 14 novembre 2025 e notificato il 24 novembre 2025; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e atti connessi, compresa la richiesta di restituzione dei costi sostenuti dalla struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già ammesso alle misure di accoglienza temporanee in quanto richiedente asilo privo di mezzi sufficienti di sussistenza ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 142/2015, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Genova ha revocato l'accoglienza, ritenendo che dal gennaio 2024 egli avesse percepito un reddito annuo di 12.913 euro, superiore all'importo annuo dell'assegno sociale. È stata inoltre contestata la conseguente richiesta di restituzione delle somme relative ai costi asseritamente indebitamente sostenuti dalla struttura dal gennaio 2024. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo non espone specifici motivi di legittimità ulteriori rispetto alla contestazione degli atti e alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevando che l'Amministrazione, a causa di una condizione personale e sanitaria del ricorrente oscurata nel provvedimento, si era già attivata con istanze del 10 luglio 2025 e del 13 novembre 2025 per il suo ricollocamento in altra struttura idonea, senza esito, il Collegio ha ritenuto necessario sospendere cautelarmente il provvedimento per consentire il ricollocamento in una struttura adeguata alla condizione giuridica e sanitaria dell'interessato. La decisione è adottata nella fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione né la questione relativa alla restituzione dei costi. È stata fissata per la trattazione la prima udienza pubblica di gennaio 2027. L'ordinanza è stata dichiarata esecutiva dall'Amministrazione; non è indicata una specifica statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 142/2015
privo di mezzi sufficienti di sussistenza
La disposizione è richiamata quale base dell'ammissione alle misure di accoglienza temporanee e del provvedimento di revoca in ragione del superamento della soglia reddituale indicata dall'Amministrazione.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di restituzione delle somme relative ai costi sostenuti dalla struttura.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale della tutela cautelare; il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato per consentire il ricollocamento del ricorrente in una struttura idonea.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca dell'accoglienza può essere disposta quando l'amministrazione abbia riconosciuto la necessità di ricollocare l'interessato in una struttura adeguata alla sua condizione giuridica e sanitaria, ma il ricollocamento non sia ancora riuscito.
- La tutela cautelare può essere accordata per assicurare, nelle more del giudizio, la continuità dell'accoglienza in una struttura idonea, anche quando l'amministrazione abbia già avviato iniziative di ricollocamento senza esito.
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