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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00242/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da quattro preliminari di vendita del 2011 relativi a unità immobiliari in costruzione nel Comune di Seregno, per i quali i promissari acquirenti avevano versato complessivamente € 850.000 a titolo di caparra confirmatoria. Dopo il fallimento della società originariamente coinvolta nell’operazione e l’escussione parziale delle fideiussioni rilasciate dall’assicuratore, i promissari acquirenti avevano ottenuto da quest’ultimo solo € 700.000 in forza di una transazione. Essi avevano quindi chiesto alla società costruttrice il pagamento del residuo di € 150.000, fondando la domanda su una scrittura del 7 marzo 2016 denominata dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dalla costruttrice insieme a un’altra società. Il Tribunale aveva accolto la domanda qualificando la scrittura come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente sosteneva invece che l’atto dovesse essere interpretato come fideiussione di fideiussione o garanzia personale sussidiaria, con conseguente necessità di applicare gli artt. 1940, 1948 e 1938 c.c., sostenendo anche la nullità per difetto dell’importo massimo garantito e l’estensione della transazione conclusa con il garante principale ex art. 1304 c.c. Deduceva inoltre omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione dell’art. 2697 c.c. per il mancato accoglimento delle prove orali richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse già esaminato e respinto, con motivazione sufficiente e comprensibile, la tesi della ricorrente, qualificando l’atto come ricognizione di debito e implicitamente escludendo la diversa lettura come fideiussione di fideiussione. Le censure erano dirette in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Sono stati ritenuti inammissibili sia i motivi sull’omessa pronuncia/motivazione apparente, sia quelli sulla violazione di legge, perché non correttamente sussunti e privi di specifica critica alla ratio decidendi. È stata altresì ritenuta inammissibile la doglianza sulla mancata ammissione delle prove testimoniali, non essendo stata allegata la decisività dei mezzi istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La dichiarazione sottoscritta dalla società è stata ritenuta ricognizione di debito, con conseguente presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale e onere della prova contraria a carico del debitore

  • art. 1940 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di garanzia accessoria e sussidiaria, ma la Corte non ha accolto tale qualificazione

  • art. 1948 c.c.

    Invocato per la tesi della fideiussione di fideiussione e della sussidiarietà della garanzia, ritenuta non decisiva perché incompatibile con l’accertamento di merito

  • art. 1938 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità della garanzia in mancanza dell’importo massimo garantito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1304 c.c.

    Invocato per sostenere l’estensione alla ricorrente degli effetti della transazione conclusa con il garante principale, ma la Corte ha escluso la natura solidale dell’obbligazione ritenuta in sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata implicitamente decisa attraverso la qualificazione dell’atto

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre difetto di motivazione, ma la motivazione è stata giudicata sufficiente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione apparente, ma non ritenuto violato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede l’erronea individuazione o applicazione della norma, non la rivalutazione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se manca una decisione su un capo di domanda o motivo; qui la decisione implicita era sufficiente

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione in caso di doppia conforme rispetto al vizio di omesso esame del fatto decisivo

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiesto un motivo specifico e intelligibile, idoneo a far comprendere il vizio denunciato

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla mancata ammissione delle prove, senza accoglimento

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato per escludere l’ammissibilità del ricorso quando la censura contrasta con principi di giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • La qualificazione di una dichiarazione scritta come ricognizione di debito o come garanzia personale dipende dall’interpretazione del contenuto negoziale e dell’assetto concreto dei rapporti; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio se si contesta solo l’apprezzamento di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette di decidere su un capo autonomo della domanda o del motivo; non sussiste quando la decisione su una questione assorbe implicitamente le altre questioni incompatibili con essa.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell’individuazione o nella portata precettiva della norma, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Per dedurre utilmente la violazione dell’art. 2697 c.c. occorre mostrare che il giudice abbia invertito l’onere della prova; è inammissibile la censura che miri soltanto a riesaminare il peso delle prove raccolte.
  • La censura contro il mancato rinnovo o l’omessa ammissione di prove testimoniali è ammissibile solo se si allega specificamente la decisività del mezzo istruttorio e la sua concreta idoneità a mutare l’esito della controversia.
  • In sede di legittimità non può essere chiesto un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che, sotto l’apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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