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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro n. 41/2025 pubblicata il 02/04/25 nel procedimento allibrato al n. R.G. n. 96/2025

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza del giudice del lavoro quanto al pagamento delle somme spettanti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice del lavoro, che le riconosceva somme dovute dall'Amministrazione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento integrale delle somme spettanti in forza della sentenza, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale della ricorrente e il venir meno di ogni contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale dedotta, con conseguente venir meno dell'interesse e del contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando comporta il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.
  • Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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