Cassazione Civile, Ordinanza n. 22659/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Nel corso di una esecuzione immobiliare, il giudice dell'esecuzione aveva liquidato il compenso di una consulente tecnica d'ufficio nominata per la stima dei beni pignorati, includendo anche il compenso per un ausiliario da lei indicato. La società esecutata aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione. Il Tribunale di Teramo aveva accolto l'opposizione solo in parte: aveva escluso il compenso dell'altro collaboratore, rideterminato il compenso della CTU e compensato per metà le spese. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 50-56 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 13 della tabella approvata con d.m. 30/05/2002, sostenendo che il compenso dovesse essere liquidato unitariamente sull'intero compendio stimato e che fosse illegittimo il frazionamento in blocchi separati, soprattutto con riguardo ai beni immobili; (2) violazione dell'art. 92 c.p.c., assumendo che, essendo stata accolta solo in parte la propria opposizione, il giudice avrebbe dovuto disporre la totale compensazione delle spese e non porne una quota a carico dell'opponente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha confermato il criterio seguito dal Tribunale: quando l'incarico estimativo riguarda un compendio eterogeneo di beni, la liquidazione del compenso può essere effettuata per gruppi omogenei di cespiti, se la valutazione richiede accertamenti non ripetitivi e autonomi; l'individuazione dell'omogeneità o analogia tra beni è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui l'accoglimento parziale di una domanda unica non configura reciproca soccombenza, ma può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese; pertanto era legittima la regolazione operata dal Tribunale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 50-56 d.P.R. 115/2002
richiamati per la disciplina della liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice nel procedimento di esecuzione e, in particolare, del CTU
art. 13 d.m. 30 maggio 2002
applicato per la determinazione del compenso a percentuale del consulente tecnico in materia estimativa, anche con riferimento a gruppi di beni aventi caratteristiche omogenee
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 92 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese di lite e la possibilità di compensazione totale o parziale in caso di accoglimento parziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato
d.m. 30/05/2002
indicato come fonte delle tabelle per la liquidazione del compenso del consulente
Cass. SS. UU. n. 32061/2022
"In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza..."
utilizzata per affermare che l'accoglimento parziale di una domanda unica non integra reciproca soccombenza e può giustificare solo la compensazione delle spese, non la condanna della parte totalmente vittoriosa
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio in materia estimativa, l'unitarietà dell'incarico non impedisce la suddivisione del compendio in gruppi omogenei di beni quando le relative valutazioni richiedano operazioni non ripetitive e autonome.
- Se il compendio oggetto di stima è composto da beni eterogenei per natura e caratteristiche, il giudice può determinare il compenso sommando gli onorari riferiti ai singoli gruppi di beni o alle singole valutazioni autonome.
- L'individuazione della omogeneità o analogia tra i beni da stimare è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento parziale di una domanda unica non configura di per sé reciproca soccombenza; la parte solo parzialmente vittoriosa può subire una compensazione, totale o parziale, delle spese nei limiti dell'art. 92 c.p.c.
- Non è consentito porre le spese processuali a carico della parte che abbia ottenuto piena vittoria, mentre è legittima una regolazione sfavorevole alla parte che abbia visto accolte solo in parte le proprie richieste.
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