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Ordinanza

Ordinanza n. 1487/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di Port Authority di Pisa S.r.l. prot. n. 64/2026 del 27 gennaio 2026 “di accertamento di avvenuta scadenza e diniego del rinnovo della concessione demaniale prot. 195 del 4.8.2021 della Cantieri di Pisa S.r.l.”; - della nota di Port Authority di Pisa S.r.l. prot. n. 83/2026 del 2 febbraio 2026, avente ad oggetto “Richiesta di rilascio dell’area demaniale denominata Cantieri di Pisa”; ove occorrer possa - della nota prot. 02/2026 del 2 gennaio 2026 avente ad oggetto “Esito istruttoria Commissione Tecnico Istruttoria e delibera CdA – Rinnovo concessione demaniale Cantieri di Pisa S.r.l. – Assegnazione ultimo termine perentorio ex lege per integrazione documentale”; - delle note prot. 918/2025 del 10 dicembre 2025 e prot. 952/2025 del 18 dicembre 2025; - della nota prot. 174 del 3 marzo 2026 di riscontro all’istanza di autotutela; - del provvedimento “Procedure per il rinnovo delle Concessioni Demaniali”, prot. n. 751/2025 del 28 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluse, ancorché allo stato non conosciute, la Deliberazione del C.d.A. del 29 dicembre 2025 che ha espresso parere negativo sul Business Plan di Cantieri di Pisa e la Determinazione della Commissione Tecnico Istruttoria del 14 gennaio 2026, citata nel Provvedimento prot. 64/2026; nonché per l’accertamento dell’avvenuto rinnovo della concessione demaniale prot. 195 del 4.8.2021 di Cantieri di Pisa s.r.l. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22 maggio 2026, per l’annullamento, oltre che degli atti indicati nel ricorso introduttivo, - del provvedimento “Procedure per il rinnovo delle Concessioni Demaniali” di cui al prot. 751 del 28 ottobre 2025; del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Port Authortity di Pisa S.r.l. del 29 dicembre 2025; del Verbale di riunione della Commissione Tecnico Istruttoria di Port Authortity di Pisa S.r.l. del 14 gennaio 2026; del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Port Authortity di Pisa S.r.l. del 27 gennaio 2026 e dei relativi allegati; del Verbale del Consiglio di Amministrazione di Port Authortity di Pisa S.r.l. del 3 marzo 2026 e dei relativi allegati, ancorché non conosciuti, del Verbale di riunione della Commissione Tecnico Istruttoria di Port Authortity di Pisa S.r.l. del 2 gennaio 2026; nonché, ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità e/o l’annullamento del rigetto, formatosi per silenzio, dell’istanza di accesso trasmessa in data 17 marzo 2026, avente ad oggetto la “Delibera di approvazione del documento “Procedura per il rinnovo delle concessioni demaniali” adottato da Port Authority con prot. 751 del 28 ottobre 2025, e a tutti gli atti relativi alla predisposizione, sottoscrizione e pubblicazione di tale documento” e il “Verbale integrale della seduta del Consiglio di Amministrazione di Port Authority del 29 dicembre 2025, eventualmente oscurato delle parti non rilevanti rispetto alla vicenda in questione”; e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti e ai documenti oggetto dell’istanza di accesso e non ancora trasmessi; nonché per la conseguente condanna di Port Authority di Pisa s.r.l. ad esibire la documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202600508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso documentale, rilevando che la documentazione richiesta era stata resa disponibile o comunque che la controversia era stata soddisfatta, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente. La liquidazione delle spese, anche relative alla fase di accesso, è stata rinviata alla decisione definitiva.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alle procedure di rinnovo della concessione demaniale e al verbale del Consiglio di amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro Port Authority di Pisa S.r.l. e con la partecipazione del Comune di Pisa, impugnando principalmente il provvedimento di accertamento della scadenza e di diniego del rinnovo della concessione demaniale, nonché la richiesta di rilascio dell'area. Con i motivi aggiunti ha contestato ulteriori atti della procedura di rinnovo e, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., il rigetto formatosi per silenzio sull'istanza di accesso del 17 marzo 2026, avente a oggetto la documentazione relativa all'approvazione delle procedure per il rinnovo delle concessioni demaniali e il verbale integrale della seduta del Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2025. Ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione all'esibizione dei documenti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    rigetto, formatosi per silenzio, dell’istanza di accesso

    La domanda di accesso è stata proposta mediante motivi aggiunti secondo il rito previsto per l'accesso ai documenti amministrativi; la decisione non sviluppa ulteriormente l'interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La domanda di accesso documentale diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale del richiedente risulta soddisfatto, anche se tale circostanza è riconosciuta dalla stessa parte ricorrente.
  • Quando la domanda di accesso è definita con cessazione della materia del contendere in una fase non conclusiva del giudizio principale, la liquidazione delle spese può essere riservata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAccesso documentaleMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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