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Sentenza

Sentenza n. 4099/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202301021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di occupazione temporanea di un terreno privato per lo stoccaggio di detriti derivanti dagli eventi franosi del 26 e 27 novembre 2022, nonché successive ordinanze di proroga

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Sindaco di Forio che disponeva l'occupazione temporanea del terreno, destinandolo allo stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e altro materiale proveniente dalle colate detritiche verificatesi a Ischia. L'ordinanza era stata adottata sulla base dell'ordinanza del Commissario delegato, emanata nell'ambito dell'emergenza, che autorizzava i Comuni dell'isola a individuare siti provvisori di stoccaggio. Sono state dedotte, tra le altre, l'assenza dei presupposti per l'occupazione, la violazione dell'art. 7 dell'Allegato E alla legge n. 2248/1865, la mancata fissazione di un termine finale, con conseguente requisizione sine die, l'omessa indicazione dell'indennità di occupazione, la mancata esplicitazione dei criteri di individuazione dei terreni, l'omessa interlocuzione con gli organi tecnici e tecnico-sanitari competenti, la violazione del termine massimo di efficacia previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 e l'illegittimità propria e derivata del verbale di consistenza e di immissione nel possesso. Con motivi aggiunti sono state impugnate le successive ordinanze che avevano prorogato l'occupazione sino al 26 maggio 2024.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti, depositata l'8 giugno 2026, secondo cui, a seguito del decreto di esproprio intervenuto il 24 aprile 2026, l'annullamento degli atti impugnati non avrebbe più consentito di ottenere il risultato utile della reimmissione nel possesso dei beni. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. La medesima sopravvenuta carenza di interesse è stata rappresentata dall'interveniente ad adiuvandum. Per l'estrema peculiarità della vicenda e per il carattere processuale della pronuncia, le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione dà atto della trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 191 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti quale parametro concernente il termine massimo di efficacia dell'occupazione, ma non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 7 Allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell'occupazione, ma il relativo motivo non è stato deciso nel merito.

Massime di principio

  • Il ricorso giurisdizionale amministrativo diviene improcedibile quando, per effetto di fatti sopravvenuti, il ricorrente dichiara e dimostra che dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato non potrebbe più conseguire alcun risultato utile.
  • L'intervenuta espropriazione del bene precedentemente occupato in via temporanea può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento degli atti di occupazione, qualora la stessa parte riconosca che non sarebbe più conseguibile la restituzione o la reimmissione nel possesso.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta una pronuncia in rito e preclude l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • In caso di improcedibilità determinata dalla peculiarità della vicenda e dal carattere processuale della pronuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite e dichiarare irripetibile il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoCalamità e ristoriEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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