Ordinanza n. 919/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Calabria; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Calabria per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta della ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocata e nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate e graduatoria conclusiva, con contestazione del punteggio della prova scritta
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per l'assunzione di 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli esiti della prova scritta, al punteggio assegnato, all'esclusione dalla procedura e alla graduatoria relativa alla Regione Calabria. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria, nonché la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Nell'ordinanza non sono esposti nel dettaglio i vizi sostanziali dedotti contro la prova, la correzione o la graduatoria. Alla camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria, ritenendo che tali soggetti siano potenziali controinteressati necessari perché l'eventuale accoglimento delle domande potrebbe pregiudicarne la posizione. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifiche indicazioni sul contenuto dell'avviso, sulla pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza e sulla predisposizione di un collegamento denominato "Atti di notifica". Ha imposto all'Agenzia di mantenere la documentazione pubblicata sull'home page sino alla sentenza definitiva di primo grado. Ha fissato il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza per effettuare la notificazione e il successivo termine perentorio di dieci giorni per depositarne la prova, avvertendo che l'inosservanza comporterà l'improcedibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
"almeno un controinteressato"
Il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ma tale adempimento non è stato ritenuto sufficiente per definire il contraddittorio, essendo necessario estenderlo a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari non evocati in giudizio.
art. 41, comma 4, c.p.a.
È stato applicato per autorizzare la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'omessa notificazione per pubblici proclami entro il termine assegnato, o il mancato deposito della relativa prova, comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo contro gli atti conclusivi di una procedura concorsuale, devono essere considerati controinteressati necessari tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa pregiudicarne la posizione.
- La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato non esclude che il giudice disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti potenzialmente pregiudicati dalla decisione.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, individuando modalità telematiche idonee a rendere conoscibile il ricorso e gli atti del giudizio.
- Il termine assegnato dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della prova dell'adempimento sono perentori; la loro inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso.
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