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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24047/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro probatorio di un telefono cellulare in uso a un indagato, disposto dal pubblico ministero e poi confermato in sede di riesame, nell’ambito di indagini per reati di ricettazione e riciclaggio. La difesa ha denunciato una sequenza procedimentale asseritamente illegittima: iniziale sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria senza convalida; estrazione di copia forense in assenza di valido titolo; successivo sequestro probatorio poi annullato per carenza motivazionale e difetto di proporzionalità; ulteriore perquisizione informatica e nuovo sequestro fondato su dati acquisiti in precedenza. Secondo il ricorrente, l’attività sarebbe stata elusiva del precedente annullamento, inutilizzabile per violazione dell’art. 191 c.p.p. e sostanzialmente esplorativa. Ha inoltre dedotto che l’ordinanza del riesame fosse solo apparente nella motivazione, priva di una concreta individuazione del fatto-reato e del nesso di pertinenza tra bene e reato, nonché carente nell’indicazione del fumus e nel corretto inquadramento del reato presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, poiché il primo sequestro era stato annullato per vizi motivazionali e non per una valutazione di merito sul compendio probatorio, non operava alcuna preclusione alla reiterazione del vincolo: il pubblico ministero poteva emettere un nuovo sequestro probatorio fondato su autonomo titolo, con finalità limitata al tempo necessario per la copia forense e successiva restituzione del bene. Quanto alla motivazione sul fumus, la Corte ha ritenuto che non fosse apparente e che il sindacato di legittimità sui sequestri reali non consenta di censurare la mera illogicità manifesta. Ha inoltre ritenuto adeguata l’individuazione del reato presupposto almeno nella sua tipologia e ha valorizzato, come elementi indiziari, il rinvenimento nell’auto dell’indagato di una somma molto elevata in contanti, confezionata in modo anomalo, la mancata giustificazione della sua disponibilità, la disoccupazione dichiarata e gli esiti degli accertamenti patrimoniali incompatibili con quella somma. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    richiamato come uno dei reati provvisoriamente contestati, in relazione al sequestro probatorio e alla necessità di individuare il reato presupposto almeno nella sua tipologia

  • art. 648-bis c.p.

    richiamato come uno dei reati provvisoriamente contestati, ai fini della verifica del fumus nei sequestri probatori

  • art. 244 c.p.p.

    invocato dalla difesa per sostenere l’uso indebito della perquisizione informatica quale strumento per legittimare ex post dati già acquisiti

  • art. 253 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla legittimità del sequestro probatorio

  • art. 191 c.p.p.

    invocato per sostenere l’inutilizzabilità dei dati acquisiti in assenza di valido titolo legittimante

  • art. 649 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso, in connessione con il dedotto elusione del giudicato cautelare

  • art. 325 c.p.p.

    richiamato per delimitare il perimetro del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per distinguere tra violazione di legge e vizio di motivazione denunciabile in cassazione

  • art. 648-ter c.p.

    citato nel passaggio giurisprudenziale sul reato presupposto nelle fattispecie di riciclaggio e reati affini

  • art. 648-ter.1 c.p.

    citato nel passaggio giurisprudenziale sul reato presupposto nelle fattispecie di reimpiego/autoriciclaggio

Massime di principio

  • In materia di sequestro probatorio, l’annullamento del primo provvedimento per vizi meramente motivazionali non impedisce al pubblico ministero di emettere un nuovo decreto fondato su autonomo titolo; la preclusione alla reiterazione opera solo quando l’annullamento abbia già comportato una valutazione di merito del compendio probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, la nozione di violazione di legge comprende la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione solo apparente, ma non la mera illogicità manifesta, che resta estranea al perimetro dell’art. 325 c.p.p. salvo specifici vizi dedotti nei limiti consentiti.
  • Ai fini del fumus del sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve verificare l’astratta configurabilità del reato e l’utilità del vincolo per ulteriori indagini, senza anticipare un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.
  • Per i reati come ricettazione e riciclaggio, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia, non essendo necessaria la ricostruzione di tutti gli estremi storico-fattuali, purché gli elementi indiziari rendano non meramente esplorativa l’ipotesi accusatoria.
  • La legittimità del sequestro probatorio su dispositivi elettronici richiede una motivazione concreta sul nesso tra bene, dati da acquisire e ipotesi criminosa; tuttavia, una volta che tali presupposti siano sufficientemente esplicitati, la valutazione del riesame resta limitata alla verifica dell’astratta pertinenza e non si estende alla piena dimostrazione del reato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniRicettazioneRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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