Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Comella impugna in Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in estorsione (capo 1) e diffamazione (capo 3). Denuncia, per il reato di estorsione, vizio di motivazione e mancato scrutinio critico delle dichiarazioni della persona offesa (denuncia tardiva, assenza di riscontri esterni, ruolo reale del coimputato Lamberti e possibile mero consiglio del Comella). Per la diffamazione censura la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. perché la Corte d'appello ha mutato la qualificazione da colposa (omissione di controllo come direttore dell'emittente) a dolosa in concorso, con mutamento in peius dell'elemento psicologico e della condotta, ledendo il principio di correlazione tra accusa e sentenza e il diritto di difesa.

La decisione

La Cassazione respinge il ricorso sul primo motivo ritenendolo inammissibile e conferma irrevocabilmente la responsabilità del Comella per il reato di estorsione (capo 1), osservando che le decisioni di merito hanno fornito riscontri e motivazione congrua (sproporzione della somma richiesta, testimonianze, versamento dell'assegno sul conto della società di Lamberti, ecc.). Accoglie invece il secondo motivo: la Corte territoriale ha illegittimamente modificato la qualificazione del fatto da diffamazione colposa (omissiva, connessa al ruolo di direttore) a concorso in diffamazione dolosa (commissiva), determinando una modifica in peius non consentita. Per tale motivo annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 3) e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio; per il resto dichiara il ricorso inammissibile e mantiene la condanna per il capo 1) come definitiva.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.1

    norma richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indica la modalità di trattazione in Cassazione

  • art. 57 cod. pen.

    richiamato nel discutere la diffamazione colposa: disciplina la responsabilità per fatti commessi per colpa; la Corte d'appello ha ritenuto che la fattispecie non fosse riconducibile alla diffamazione colposa nel contesto televisivo

  • art. 30 legge n. 223/1990

    disciplina la responsabilità per il contenuto delle trasmissioni televisive e i casi di omesso controllo; la Corte ha ritenuto che, non ricorrendo le specifiche eccezioni previste, non si applicasse la responsabilità per omesso controllo come configurata per le trasmissioni particolari

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    art. 521 impone che la decisione debba restare entro i limiti della contestazione; art. 522 disciplina le nullità quando la decisione si discosta dall'imputazione incidendo sul diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che la requalificazione in pejus della condotta (da colposa a dolosa) abbia violato queste norme, comportando annullamento parziale

  • art. 623 lett. b) cod. proc. pen.

    norma richiamata per la trasmissione degli atti al giudice di merito dopo annullamento parziale della sentenza; consente l'invio al Tribunale per il nuovo giudizio sul capo annullato

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può modificare in pejus la qualificazione giuridica di un fatto rispetto a quanto contestato in istruttoria e nel capo di imputazione: cambiare l'elemento psicologico da colpa a dolo o trasformare un'omissione in un facere rilevante configura violazione degli artt. 521-522 c.p.p. e comporta annullamento e rinvio.
  • La Cassazione esercita un controllo sulla correttezza giuridica della motivazione e sulla legittimità dei mutamenti di qualificazione, ma non sostituisce i giudici di merito nel sindacare la valutazione di merito dei fatti e delle prove se adeguatamente motivate.
  • Per la configurazione della responsabilità del direttore di una emittente (es. per diffamazione via televisione) è centrale la precisa contestazione dell'omissione degli obblighi di controllo e la qualificazione della condotta; la responsabilità per omesso controllo si applica nei limiti previsti dalla normativa speciale (es. art. 30 legge 223/1990) e dalle specificità della trasmissione.
  • La prova della partecipazione all'estorsione può essere regolarmente fondata su elementi convergenti anche se la denuncia è tardiva: la Corte può ritenere credibile la persona offesa se esistono riscontri documentali e testimonianze che corroborano il racconto.
  • In sede di appello, eventuali riqualificazioni favorevoli o sfavorevoli all'imputato richiedono particolare cautela: ogni mutamento che aggravi la posizione deve rispettare il principio di correlazione tra accusa e sentenza e garantire il diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.