Sentenza del 22/04/2024 n. 2659 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Soggetti emittenti le fatture - Esiguità della struttura operativa - Inidoneità a provare l'inesistenza del soggetto -Consapevolezza dell'appellante di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti - Mancata prova - Annullamento dell'atto impositivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA per il 2017 per ? 400.354,00, basato sull'assunto che le fatture passive ricevute dalla ricorrente provenissero da soggetti emittenti operazioni soggettivamente inesistenti (cosiddette "cartiere"). La ricorrente contestava la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, rivendicando la detraibilità dell'IVA e la propria inconsapevolezza di eventuali condotte illecite altrui; l'Agenzia sosteneva la fittizietà delle operazioni sulla base di elementi indiziari relativi alla struttura operativa e ai dati dei fornitori.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia non abbia fornito prove sufficienti (neppure indiziarie con i caratteri di gravità, precisione e concordanza) della consapevolezza della contribuente di partecipare a un'evasione: elementi come esiguità del personale o dimensioni ridotte non sono di per sé idonei a dimostrare la soggettiva inesistenza; inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato solo se i fatti sono dimostrati con mezzi non meramente suppositivi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. La Corte lo applica nel senso che l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'accertamento, fermo restando il confronto con la disciplina tributaria speciale.
art. 7, co. 5-bis, d.lgs. 546/92
"i fatti costitutivi del credito impositivo devono essere provati dall'Amministrazione finanziaria"
La norma rafforza l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione circa i fatti che legittimano la pretesa impositiva; la Corte interpreta la disposizione come applicabile anche alla dimostrazione della consapevolezza del cessionario nell'ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, richiedendo elementi oggettivi e specifici.
Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, Ferimet C‑281/20 e sent. 1/12/2022 n. 950/10)
Principio secondo cui il diritto alla detrazione IVA può essere escluso soltanto se i fatti sono sufficientemente dimostrati con mezzi non meramente suppositivi: le presunzioni devono avere carattere di gravità, precisione e concordanza. Impone che la prova della partecipazione del cessionario a un'evasione sia basata su elementi concreti e specifici.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente operazioni oggettivamente inesistenti (assenza reale della prestazione) da operazioni soggettivamente inesistenti (esistenza formale del documento ma collegata a frode): l'onere e la qualità della prova richiesti sono diversi.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare la consapevolezza del cessionario/committente con elementi oggettivi, specifici e, se indiziari, con i caratteri di gravità, precisione e concordanza; mere supposizioni o indizi deboli non sono sufficienti.
- La presenza di una struttura organizzativa esigua o di pochi dipendenti non è, di per sé, prova della inesistenza del soggetto economico: va valutata la possibilità di esternalizzazione, il settore (es. digital/IT) e le risultanze contabili effettive.
- Il cessionario è tenuto a un minimo di diligenza: l'obbligo di verifica sorge solo quando sussistono indizi obiettivi, noti al momento della stipula, che possano ragionevolmente porre il soggetto sull'avviso; in assenza di tali indizi, non è corretto ritenere automaticamente la sua consapevolezza.
- Se si agisce come contribuente: conservare e produrre documentazione di supporto (contratti, corrispondenza, prove di fornitura del servizio/prodotto, pagamenti tracciati, verifiche sui fornitori) per dimostrare la buona fede e l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
- Se si agisce come Amministrazione: acquisire e motivare elementi probatori concreti e specifici (es. anomalie economico-finanziarie gravi, riscontri su terzi, sopravvenienti accertamenti penali o indagini che documentino una frode organizzata) che consentano le presunzioni con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- In caso di dubbio probatorio favorevole al contribuente, il provvedimento impositivo rischia l'annullamento: prudenza istruttoria e adeguata motivazione sono essenziali per l'ufficio.
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