Cassazione Penale, Ordinanza n. 30101/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La decisione riguarda il reclamo avverso un decreto ministeriale di proroga per due anni del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., emesso il 16 luglio 2024 e confermato dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 29 gennaio 2026. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo da un lato la mancanza di adeguata motivazione e il pregiudizio che la proroga arrecherebbe alla funzione risocializzante della pena; dall'altro ha denunciato vizio di motivazione quanto alla perduranza delle condizioni che giustificano la proroga del regime differenziato. La Corte rileva tuttavia che il provvedimento è ricorribile in cassazione soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 71-ter ord. pen., e che le censure svolte sono in larga parte una mera riproposizione di quelle già esaminate e respinte in sede di reclamo, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale sulla modesta capacità reddituale dei familiari proveniente da fonti lecite e sulla persistenza della caratura criminale del ricorrente, dei legami con ambienti criminali ancora attivi e dell'assenza di un iniziale distacco dal proprio passato criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile in questa sede il vizio di motivazione dedotto, poiché il provvedimento impugnato è ricorribile solo per violazione di legge. Quanto alla denunciata violazione di legge sui presupposti della proroga del 41-bis, la Corte ha osservato che i motivi erano meramente reiterativi rispetto al reclamo e non si confrontavano con la motivazione del Tribunale, che aveva applicato correttamente i principi giurisprudenziali e valorizzato elementi istruttori congrui circa la perdurante pericolosità e i collegamenti criminali del ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
disciplina il regime differenziato oggetto di proroga, mantenuto sulla base della perdurante sussistenza delle condizioni che ne giustificano l'applicazione.
art. 71-ter ord. pen.
il provvedimento del tribunale di sorveglianza sulla proroga del regime differenziato è ricorribile in cassazione solo per violazione di legge, non per vizi di motivazione.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza relativi alla proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge; il vizio di motivazione non è deducibile.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettando una violazione di legge, si risolva nella mera ripetizione delle doglianze già respinte in sede di reclamo senza confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito.
- La proroga del 41-bis può essere confermata quando il giudice dia conto, con motivazione logica e non manifestamente illogica, della persistenza della pericolosità qualificata, dei legami ancora attivi con contesti criminali e dell'insufficienza di elementi idonei a dimostrare un reale distacco dal precedente ambiente criminale.
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