Regolamento (UE) 2024/1774
Regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica in dettaglio gli obblighi organizzativi, tecnici e procedurali che le entità finanziarie devono adottare per gestire i rischi informatici in coerenza con il regolamento DORA. La disciplina copre governance, gestione del rischio, asset TIC, cifratura, logging, sicurezza di rete, gestione degli incidenti, continuità operativa, test, gestione delle modifiche e reporting del riesame. Per le entità soggette al quadro semplificato, il testo riduce e concentra gli adempimenti sugli elementi essenziali, mantenendo però presidi minimi su classificazione, controllo accessi, sicurezza operativa e continuità. Il regolamento disciplina inoltre forma e contenuto delle relazioni periodiche sul riesame del quadro di gestione dei rischi informatici.
Norme tecniche di regolamentazione su strumenti, metodi, processi e politiche per la gestione dei rischi informatici nel settore finanziario e sul quadro semplificato per talune entità finanziarie ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).
Ambito di applicazione
Si applica alle entità finanziarie soggette al regolamento (UE) 2022/2554, con due livelli di disciplina: un quadro ordinario di strumenti, metodi, processi e politiche di gestione del rischio informatico ex articolo 15, e un quadro semplificato per le entità finanziarie di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento. L’applicazione è modulata in base a dimensioni, struttura, organizzazione interna, natura, portata, complessità, profilo di rischio complessivo e criticità dei servizi, con specifiche attenzioni per microimprese e per infrastrutture di mercato come controparti centrali, depositari centrali di titoli e sedi di negoziazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.
Regolamento delegato (UE) 2024/1774 sulla gestione dei rischi informatici nel settore finanziario
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) precisando, con norme tecniche di regolamentazione, gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche necessari per la gestione dei rischi informatici nelle entità finanziarie. Il testo è costruito secondo un criterio di proporzionalità: da un lato definisce un quadro ordinario molto articolato per le entità soggette all’articolo 15 DORA; dall’altro delinea un quadro semplificato per le entità finanziarie rientranti nell’articolo 16, paragrafo 1. I considerando insistono sulla necessità di adattare gli adempimenti a dimensioni, struttura, complessità, profilo di rischio e criticità dei servizi, nonché di tener conto delle migliori pratiche e degli standard europei di normazione.
Ambito e principi generali
L’articolo 1 stabilisce che tutte le politiche, procedure, protocolli e strumenti relativi alla sicurezza delle TIC e al quadro semplificato devono essere tarati sul profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria. Il parametro di modulazione comprende, in particolare, cifratura e crittografia, sicurezza delle operazioni TIC, sicurezza di rete, gestione di progetti e modifiche TIC e impatto dei rischi informatici sulla riservatezza, integrità, disponibilità dei dati e continuità delle attività.
Quadro ordinario: governance, rischio e asset TIC
Nel quadro ordinario, le entità finanziarie devono integrare le politiche di sicurezza delle TIC e dell’informazione nel framework di gestione dei rischi informatici. Le politiche devono essere approvate dall’organo di gestione, allineate alla strategia di resilienza operativa digitale, prevedere indicatori e misure di monitoraggio, regole sulla separazione dei compiti, responsabilità del personale, documentazione da conservare e conseguenze dell’inosservanza, salvo che queste siano già regolate in altra policy interna.
La gestione del rischio informatico richiede una metodologia formalizzata di valutazione delle minacce e delle vulnerabilità, la definizione delle misure di trattamento, il tracciamento dei rischi residui accettati e il loro riesame almeno annuale. Il testo è molto chiaro nel richiedere monitoraggio continuo del panorama delle minacce e delle vulnerabilità, nonché un processo che consenta di adeguare il risk management alle evoluzioni della strategia aziendale e della resilienza operativa digitale.
Per quanto riguarda gli asset, le entità devono disporre di una politica di gestione delle risorse TIC e di una procedura di classificazione e critica degli asset informativi e tecnologici. Devono essere mantenuti registri dettagliati con identificativo univoco, ubicazione, classificazione, proprietario, funzioni supportate, requisiti di continuità operativa, esposizione a reti esterne, interdipendenze e, ove applicabile, date di fine assistenza del fornitore. Per le entità diverse dalle microimprese, occorre inoltre disporre della documentazione necessaria per valutare i rischi specifici dei sistemi legacy.
Cifratura, chiavi e crittografia
Il regolamento richiede una politica dedicata alla cifratura e ai controlli crittografici, costruita sulla base della classificazione dei dati e della valutazione dei rischi informatici. La cifratura deve riguardare i dati a riposo e in transito e, ove necessario, anche i dati in uso; se la cifratura dei dati in uso non è possibile, il trattamento deve avvenire in ambienti separati e protetti o tramite misure equivalenti.
La politica deve anche disciplinare la gestione delle chiavi crittografiche durante l’intero ciclo di vita: generazione, rinnovo, conservazione, backup, archiviazione, recupero, trasmissione, revoca, ritiro e distruzione. Deve inoltre essere previsto un registro dei certificati e dei dispositivi di archiviazione dei certificati, almeno per le risorse TIC che supportano funzioni essenziali o importanti, con obbligo di rinnovo tempestivo prima della scadenza.
Sicurezza operativa, logging, rete e gestione delle vulnerabilità
Gli articoli 8-14 costituiscono il blocco tecnico più denso del regolamento. Le politiche per le operazioni TIC devono disciplinare installazione, manutenzione, configurazione, disinstallazione, backup e ripristino, scheduling e interdipendenze tra sistemi, separazione tra ambienti di produzione e ambienti di sviluppo/test, gestione degli errori e dei contatti di supporto. I test in produzione sono ammessi solo in casi eccezionali, se chiaramente identificati, motivati, limitati nel tempo e approvati dalla funzione competente.
La gestione della capacità e delle prestazioni impone di identificare i requisiti di capacità, ottimizzare le risorse e prevenire carenze che possano compromettere disponibilità ed efficienza. La gestione delle vulnerabilità richiede scansioni automatizzate, almeno settimanali per le risorse che supportano funzioni essenziali o importanti, verifica della tempestività d’azione dei fornitori terzi, tracciamento delle librerie di terze parti e obblighi di comunicazione responsabile delle vulnerabilità a clienti, controparti e pubblico. La gestione delle patch deve prevedere identificazione, test, applicazione, tempi di installazione e procedure di escalation.
Il logging deve coprire gli eventi relativi a accessi, identità, capacità, modifiche, operazioni TIC e traffico di rete, con protezione dei log da manomissioni e sincronizzazione degli orologi. Sul fronte di rete, il testo richiede segmentazione, documentazione dei flussi, rete dedicata per l’amministrazione, controllo degli accessi, cifratura delle connessioni, revisione annuale dell’architettura e, per i sistemi essenziali o importanti, verifica delle regole firewall almeno ogni sei mesi.
Dati, sistemi, accessi e sicurezza fisica
La protezione dei dati e dei sistemi comprende restrizioni di accesso, configurazioni di base sicure, autorizzazione del software, protezione contro il malware, regole su supporti di memorizzazione e dispositivi endpoint, cancellazione sicura dei dati non più necessari e dismissione sicura dei supporti contenenti informazioni riservate. Sono previste misure specifiche per telelavoro e dispositivi privati, nonché per i servizi TIC gestiti da fornitori terzi.
Sul versante degli accessi, il regolamento impone politiche di gestione delle identità e dei diritti di accesso basate su identificazione e autenticazione univoca, account individuali, ciclo di vita degli account, revisione periodica dei diritti, revoca senza ritardo quando l’accesso non è più necessario, autenticazione robusta per accesso remoto, privilegiato e per risorse critiche, oltre a controlli fisici e logging degli accessi ai locali e ai data center. La sicurezza fisica e ambientale richiede misure di protezione contro attacchi, incidenti e minacce ambientali, oltre a policy di tipo "clear desk" e "clear screen".
Incident management e continuità operativa
La gestione degli incidenti TIC si fonda su una policy dedicata, su meccanismi tecnici e organizzativi di rilevazione delle anomalie, su un elenco dei contatti rilevanti interni ed esterni e su un sistema di conservazione delle prove. Gli incidenti significativi o ricorrenti devono essere analizzati anche in termini di cause di fondo e trend. La rilevazione delle anomalie deve basarsi su fonti interne ed esterne, inclusi i log, le informazioni dalle funzioni aziendali e dai fornitori terzi, e strumenti di alert automatico per le attività anomale.
La continuità operativa TIC è disciplinata in modo molto dettagliato: le politiche devono allinearsi all’analisi di impatto sul business, definire l’ambito dei piani e le condizioni di attivazione/disattivazione, prevedere governance, risorse, obiettivi di ripristino, scenari gravi e plausibili, test, riesami e comunicazione di crisi. Per controparti centrali, depositari centrali di titoli e sedi di negoziazione sono imposti requisiti aggiuntivi, tra cui il riferimento a tempi di ripristino di due ore o approssimativamente due ore per specifiche funzioni e capacità di gestire scenari catastrofici, siti secondari e interdipendenze di mercato. I test devono essere svolti almeno annualmente, documentati e seguiti dalla correzione delle carenze, con comunicazione all’organo di gestione.
Relazione di riesame del quadro di gestione dei rischi informatici
L’articolo 27 prevede una relazione elettronica ricercabile, con contenuti minuziosamente elencati: contesto organizzativo, struttura di gruppo, strategie e progetti in corso, dipendenze da servizi interni ed esterni, profilo di rischio corrente e a breve termine, modifiche rilevanti rispetto al passato, ragioni del riesame, periodo oggetto di verifica, funzione responsabile, debolezze e carenze riscontrate, misure correttive, impatto su risorse e bilancio, stato di attuazione e fonti informative, inclusi audit, valutazioni di conformità, test di resilienza e fonti esterne.
Quadro semplificato
Per le entità finanziarie ammesse al quadro semplificato, il regolamento riduce gli obblighi ma mantiene la logica di fondo del DORA. L’organo di gestione resta responsabile della strategia, della definizione dei ruoli, dell’approvazione delle classificazioni e dei piani di continuità, dell’allocazione annuale delle risorse e della supervisione delle misure di sicurezza. È richiesta una sola politica di sicurezza delle informazioni, con norme e principi di alto livello, e un set di misure TIC che copra classificazione degli asset, gestione del rischio, sicurezza fisica, accessi, operazioni, dati e reti, test, acquisizione/sviluppo, modifiche e continuità operativa.
Il quadro semplificato prevede comunque classificazione e documentazione di funzioni essenziali o importanti, patrimoni informativi e risorse TIC, monitoraggio continuo delle minacce, soglie di allarme, misure di sicurezza fisica, controllo degli accessi, logging, scansioni automatizzate delle vulnerabilità, cancellazione sicura dei dati, protezione del telelavoro, piani di test della sicurezza TIC e procedure di gestione dei progetti e delle modifiche. Anche qui la continuità operativa va testata almeno una volta l’anno per backup e ripristino, e le carenze devono essere analizzate e riferite all’organo di gestione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Principio di proporzionalità e profilo di rischio
L’articolo 1 impone di calibrare politiche, procedure, protocolli e strumenti in funzione di dimensioni, profilo di rischio complessivo, natura, portata e complessità dei servizi, delle attività e delle operazioni, tenendo conto in particolare di cifratura, sicurezza operativa, sicurezza di rete, gestione progetti/modifiche TIC e impatto dei rischi informatici su riservatezza, integrità, disponibilità e continuità.
Quadro ordinario di sicurezza delle TIC
Gli articoli 2-27 sviluppano il quadro ordinario ex articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2554: politiche integrate di sicurezza delle TIC e dell’informazione, gestione dei rischi informatici, gestione delle risorse TIC, cifratura e chiavi crittografiche, sicurezza delle operazioni TIC, logging, sicurezza di rete e delle informazioni in transito, gestione dei progetti e delle modifiche, sicurezza fisica, risorse umane e controllo accessi, gestione incidenti, continuità operativa, test, risposta e ripristino, e relazione di riesame del quadro di gestione dei rischi informatici.
Politiche di sicurezza delle TIC e responsabilità interne
Le entità finanziarie devono integrare le politiche di sicurezza delle TIC e dell’informazione nel quadro di gestione dei rischi informatici; tali politiche devono essere allineate alla strategia di resilienza operativa digitale, approvate formalmente dall’organo di gestione, contenere indicatori di monitoraggio, registrazione delle eccezioni, separazione dei compiti, ruoli e responsabilità, documentazione da conservare, conseguenze dell’inosservanza, riesame periodico e considerazione delle modifiche sostanziali.
Gestione del rischio informatico e del rischio residuo
L’articolo 3 richiede una procedura metodologica per valutare minacce e vulnerabilità, misurare impatto e probabilità, trattare i rischi fino al livello di tolleranza, monitorare l’efficacia delle misure adottate e gestire il rischio residuo accettato, con riesame almeno annuale dei rischi residui accettati e monitoraggio continuo del panorama delle minacce.
Gestione delle risorse TIC e degli asset legacy
Gli articoli 4 e 5 impongono monitoraggio del ciclo di vita delle risorse TIC, registri dettagliati degli asset, informazioni su localizzazione, classificazione, proprietari, funzioni supportate, requisiti di continuità, esposizione a reti esterne, interdipendenze e date di fine assistenza dei fornitori; per le entità diverse dalle microimprese è richiesta anche documentazione per la valutazione specifica dei rischi sui sistemi legacy.
Cifratura, controlli crittografici e chiavi
Gli articoli 6 e 7 disciplinano cifratura dei dati a riposo, in transito e, se necessario, in uso; gestione delle chiavi lungo tutto il ciclo di vita; criteri di selezione delle tecniche crittografiche; aggiornamento della tecnologia in base agli sviluppi della crittoanalisi; obbligo di registrare le misure di attenuazione quando non si applicano pratiche o tecniche più avanzate; registro dei certificati e rinnovo tempestivo degli stessi.
Operazioni TIC, logging, rete e informazioni in transito
Gli articoli 8-14 richiedono politiche per le operazioni TIC, gestione della capacità, vulnerabilità e patch, sicurezza dei dati e dei sistemi, logging, sicurezza della rete e protezione delle informazioni in transito. Sono previsti separazione tra produzione e ambienti di sviluppo/test, gestione degli errori, scansioni automatizzate delle vulnerabilità, applicazione prioritaria delle patch, registrazione degli eventi di log, sincronizzazione temporale, segmentazione di rete, cifratura delle connessioni e regole di accesso e comunicazione sicura verso soggetti esterni.
Gestione dei progetti e delle modifiche TIC
Gli articoli 15-17 richiedono una politica di gestione dei progetti TIC e una politica per acquisizione, sviluppo, manutenzione e modifica dei sistemi TIC, con definizione di obiettivi, ruoli, pianificazione, valutazione dei rischi, test e approvazioni. Sono previsti esami del codice sorgente, test statici e dinamici, controlli su pacchetti software, limitazione dell’uso di dati di produzione negli ambienti non di produzione e procedure di fall-back e di emergenza per le modifiche.
Sicurezza fisica, risorse umane e accessi
Gli articoli 18-21 disciplinano protezione fisica dei locali e dei data center, policy "clear desk" e "clear screen", responsabilità del personale e dei fornitori, gestione delle identità, account univoci, lifecycle degli account, controlli di accesso basati su necessità di sapere/uso e privilegio minimo, separazione dei compiti, limitazione degli account generici o condivisi, autenticazione robusta e controllo degli accessi fisici con logging e riesami periodici.
Gestione degli incidenti e individuazione delle anomalie
Gli articoli 22 e 23 impongono una politica di gestione degli incidenti TIC, un elenco dei contatti interni ed esterni, meccanismi tecnici e organizzativi di supporto, conservazione sicura delle prove e analisi degli incidenti significativi o ricorrenti. Le entità devono raccogliere e analizzare fonti interne ed esterne, individuare attività anomale con strumenti di allarme, registrare gli eventi rilevanti e attivare la risposta considerando indicatori di compromissione, perdita dati, impatto operativo e indisponibilità dei sistemi, oltre alla criticità dei servizi coinvolti.
Continuità operativa TIC, test e ripristino
Gli articoli 24-26 definiscono la politica di continuità operativa TIC, i piani di risposta e ripristino, i test e gli scenari da considerare. Le entità devono prevedere obiettivi e tempi di ripristino, backup, comunicazione di crisi, scenari gravi e plausibili, dipendenze da fornitori terzi, opzioni alternative in caso di ripristino non fattibile a breve, e misure specifiche per controparti centrali, depositari centrali di titoli e sedi di negoziazione, incluse soglie di due ore per specifici tempi di ripristino e ripresa dell’attività.
Relazione sul riesame del quadro di gestione dei rischi informatici
L’articolo 27 stabilisce che la relazione ex articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554 sia in formato elettronico ricercabile e contenga, tra l’altro, contesto organizzativo, modifiche rilevanti, profilo di rischio corrente, ragioni del riesame, periodo, funzione responsabile, risultanze, misure correttive, impatto sul bilancio e sulle risorse, fonti di informazione e, se del caso, elenco degli incidenti TIC che hanno avviato il riesame.
Quadro semplificato per le entità finanziarie ammissibili
Gli articoli 28-41 disciplinano il quadro semplificato ex articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2554: governance e controllo interno, politica di sicurezza delle informazioni, classificazione di patrimoni informativi e risorse TIC, gestione dei rischi, sicurezza fisica, controllo accessi, operazioni TIC, sicurezza dei dati e delle reti, test di sicurezza, acquisizione/sviluppo/manutenzione, gestione modifiche, continuità operativa e relazione di riesame. Il modello è più snello ma conserva i presidi essenziali su responsabilità dell’organo di gestione, audit interno, misure di mitigazione, test annuali dei piani di continuità e aggiornamento sulla base dei risultati e delle minacce.
Disposizioni finali e applicazione
L’articolo 42 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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