Cassazione Penale, Sentenza n. 2569/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ioppolo deduceva il mancato proscioglimento ex art. 131‑bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e impugnava la determinazione della pena e il diniego della continuazione esterna con reati giudicati dal Tribunale di Piacenza, per presunta identità del disegno criminoso. Passeggio lamentava vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i criteri per valutare la "tenuità del fatto" ex art. 131‑bis c.p., motivando le ragioni che impedivano l'esclusione della punibilità. Ha inoltre confermato che non sussisteva un unico disegno criminoso fra i fatti oggetto del procedimento e quelli esaminati a Piacenza: l'unicità del disegno criminoso richiede prova di una deliberazione preventiva e può essere desunta solo da indici esteriori significativi (modalità della condotta, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità, causale, condizioni di tempo e luogo). Quanto a Passeggio, il ricorso è stato ritenuto mera riesamina del merito e non una critica autonoma alla motivazione, perciò inammissibile. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La Corte ricorda che l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e può essere esclusa se tali elementi fanno ritenere non sussistente la tenuità.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Richiamato come criterio da considerare nella valutazione della tenuità (valutare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo) ai fini dell'applicazione dell'art. 131‑bis.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante invocata dal ricorrente (art. 62 n.4) è stata ritenuta non applicata, e la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero in realtà un riesame del merito rispetto alla motivazione dei giudici di merito, privo di profili di legittimità autonomamente censurabili.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede una valutazione complessiva e motivata: non basta sostenere la limitata gravità del fatto, bisogna mostrare come modalità, colpevolezza ed entità del danno rientrino nei parametri di tenuità.
- Per riconoscere il reato continuato (unicità del disegno criminoso) è necessario dimostrare l'esistenza di una deliberazione preventiva e unitaria: omogeneità o abitualità non sono di per sé sufficienti.
- Le valutazioni di fatto e di merito svolte dal giudice di merito sono sindacabili in Cassazione solo se risultano prive di adeguata motivazione o manifestamente illogiche; le censure che mirano al mero riesame del compendio probatorio sono inammissibili.
- Se si invoca un'attenuante occorre contestualmente contestare specifici punti di fatto o di diritto e mostrare che la motivazione di merito ha omesso o travisato elementi essenziali; critiche generiche non sono idonee.
- In impugnazioni penali è fondamentale strutturare i motivi mostrando un errore di diritto o di motivazione specifico e autonomo, non soltanto dissenso sulla valutazione delle prove.
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