Cassazione Civile, Ordinanza n. 14065/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce da una caduta occorsa a una cliente all'interno di un supermercato gestito dalla società resistente. La danneggiata aveva chiesto nei giudizi di merito la condanna della società al risarcimento dei danni, sostenendo che l'evento fosse riconducibile alle condizioni dei passaggi/allestimenti presenti nei locali. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non provata in modo adeguato la sussistenza di un preciso nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato il compendio istruttorio ed escluso ingiustamente il nesso causale tra la cosa custodita e i danni subiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che, nell'azione ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre al custode spetta la prova liberatoria del caso fortuito. Ha inoltre confermato che la valutazione delle prove e l'apprezzamento della loro idoneità a dimostrare il nesso causale spettano al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione se sorretti da motivazione логicamente e giuridicamente congrua. Poiché la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla mancata dimostrazione del nesso causale, il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia è oggettiva: occorre provare che il danno sia stato cagionato dalla cosa; il custode si libera solo provando il caso fortuito, senza rilievo della sua diligenza.
art. 2043 c.c.
Richiamato come disposizione invocata dalla ricorrente, ma la decisione si concentra sulla disciplina speciale dell'art. 2051 c.c.
art. 2697 c.c.
È richiamato per il riparto dell'onere della prova: al danneggiato spetta dimostrare il nesso causale, al custode la prova liberatoria.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; la Corte non accoglie la censura perché la prova del nesso causale non è stata ritenuta raggiunta.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che tale valutazione compete al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
art. 360 c.p.c.
La censura è stata incardinata come violazione di legge e vizio motivazionale, ma è stata ritenuta inammissibilmente diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 40 c.p. e art. 41 c.p.
Utilizzati come criteri generali per l'accertamento della causalità materiale anche in ambito civile.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per la declaratoria dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso; non è sufficiente allegare la mera presenza della cosa o del pericolo.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: la colpa del custode non è elemento costitutivo e resta irrilevante se il nesso causale tra cosa e danno non sia provato.
- Il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale, potendo consistere nel fatto naturale, del terzo o del danneggiato.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze probatorie, quando il giudice di merito abbia reso una motivazione logicamente e giuridicamente congrua sulla insussistenza del nesso causale.
- L'accertamento del nesso causale civile segue i criteri della condicio sine qua non e della causalità adeguata/regolarità causale, con esclusione degli esiti meramente eccezionali o non prevedibili oggettivamente.
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