Cassazione Penale, Sentenza n. 34326/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., della somma di euro 313.525,00 rinvenuta nell'abitazione di Francesca Tantillo e ritenuta nella disponibilita' della Lo Presti, indagata per ricettazione (art. 648 c.p.) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. La ricorrente ha articolato due motivi: (1) nullita'/mancata e autonoma valutazione da parte del Tribunale circa la riconducibilita' delle somme alla sola imputata, deducendo che solo euro 8.000,00 erano stati trovati nella cassaforte attribuibile alla Lo Presti mentre il resto era custodito in altre buste e poteva appartenere a terzi; la difesa aveva prodotto documentazione (riscatto di un piano di accumulo) a giustificazione di parte della somma; (2) violazione di legge e carenza di motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che non sarebbero emersi elementi concreti del dolo specifico di agevolazione mafiosa e che le somme erano destinate al sostentamento familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivi principali: (i) profili relativi a fumus commissi delicti e periculum in mora non sono stati devoluti alla Corte perche' non inclusi nei motivi di ricorso (erano richiamati solo nelle conclusioni scritte), pertanto non scrutinabili; (ii) il primo motivo e' manifestamente infondato: il Tribunale del riesame ha esaminato e valutato le deduzioni difensive, ha richiamato le risultanze investigative (condanna del marito per traffico di stupefacenti aggravato, intercettazioni che dimostrano corresponsioni periodiche a favore della Lo Presti, annotazioni contabili e rinvenimento di banconote per complessivi euro 313.525,00 suddivise in varie buste e luoghi dell'abitazione della madre) e ha ritenuto congruamente riconducibile all'indagata l'intero importo; la documentazione difensiva non giustificava l'ingente somma. (iii) il secondo motivo e' privo di interesse nella fase di cautela reale ratione legis (art. 240-bis c.p. prevede confisca obbligatoria a prescindere da aggravanti se la provenienza non e' giustificata e la disponibilita' e' sproporzionata) e, comunque, il Tribunale ha motivatamente indicato elementi idonei a ritenere la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca obbligatoria e il sequestro anticipatorio del denaro e dei beni che il condannato o l'applicato non giustifica in rapporto alla propria capacita' economica; nella fase cautelare reale rende irrilevante, ai fini della confisca preventiva per ricettazione, la presenza di aggravanti per la legittimita' del sequestro.
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione contestato: la Corte ha ritenuto che le somme sequestrate fossero provento di illecita attivita' e nella disponibilita' dell'indagata.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari (intercettazioni, ripartizione periodica di somme, contabilita' rinvenuta) idonei a dimostrare la consapevolezza e la finalita' agevolatrice.
art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Norma che disciplina ipotesi di nullita' di ordinanze applicative di misure personali; la Corte ha osservato che la stessa non e' pertinente rispetto all'impugnazione di un provvedimento di riesame su misura reale, e comunque ha ritenuto che il riesame avesse dato adeguata risposta alle censure difensive.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per condannare la ricorrente.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto senza trattazione orale; la causa si e' svolta per iscritto come previsto dalle norme procedurali.
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo ex art. 240-bis c.p. la Corte puo' disporre il sequestro di somme la cui provenienza non sia adeguatamente giustificata e che risultino sproporzionate rispetto alla capacita' economica, anche senza che sia decisiva la dimostrazione di specifiche aggravanti.
- Le pronunce cautelari e di riesame devono confrontarsi con le censure difensive; tuttavia, se il giudice di merito illustra e raccorda le risultanze investigative con le obiezioni della difesa, la Cassazione tende a ritenere la motivazione sufficiente anche se parte della somma e' stata trovata in luoghi diversi dell'abitazione di terzi.
- Questioni non dedotte espressamente nei motivi di ricorso in Cassazione (anche se richiamate nelle conclusioni) sono inammissibili: e' essenziale devolvere con precisione i profili che si vogliono sottoporre a controllo.
- La mera produzione di documentazione idonea a giustificare in astratto una parte delle somme (es. riscatti o risparmi) richiede prova concreta, proporzionata e coerente con l'ammontare complessivo per sfidare il fondamento del sequestro.
- Per ritenere sussistente l'aggravante di agevolazione mafiosa e' necessaria una valutazione degli elementi che dimostrino la finalita' di rafforzare la rete di solidarieta' del sodalizio (pagamenti periodici, contatti con esponenti del mandamento, annotazioni contabili riconducibili all'attivita' illecita); nella fase cautelare la sua accertabilita' puo' risultare dalla gravita' e dalla coerenza degli indizi.
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