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Sentenza

Sentenza n. 6975/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA: 1. Dell'avviso trasmesso alla ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria in data 01.02.2023 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia; 2. Del D.D.G. prot. n. 341 del 20.02.2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.D. M.I. n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, con la seguente motivazione: “Il titolo congiunto non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso”; 3. Del D.D.G. prot. n. 423 del 09.03.2023 e del relativo allegato del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al D.D. n. 499/2020 per la classe di concorso “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” per la Regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; 4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita a pieno titolo all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario per la c.d.c. “A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” – Regione Lombardia di appartenenza, in quanto vincitrice della procedura in oggetto.

Giustizia amministrativa202305435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avvio del procedimento di esclusione, decreto di esclusione dal concorso ordinario docenti per la classe A001 e graduatoria di merito nella parte in cui non inserisce la ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, in possesso della laurea LM-89 in Storia dell'Arte e di un diploma quinquennale conseguito nell'ambito della sperimentazione ministeriale Brocca, aveva superato le prove del concorso ordinario per la classe A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, risultando tra i vincitori. L'Amministrazione l'ha tuttavia esclusa ritenendo che il diploma non fosse idoneo quale titolo congiunto richiesto dal D.P.R. n. 19/2016 e dalla relativa tabella A. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 259/2017 e l'equipollenza sostanziale del diploma Brocca alla maturità scientifica. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimo affidamento, evidenziando di essere stata inserita nelle GPS e di avere ricevuto per circa tre anni numerosi incarichi di supplenza, anche nella classe di concorso interessata, senza che il titolo fosse mai contestato. Ha inoltre valorizzato la denominazione del diploma, riconducibile all'istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico e magistrale, nonché la successiva riforma della classe di concorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente il motivo relativo al legittimo affidamento secondo il criterio della ragione più liquida, e ha annullato gli atti impugnati con pieno reintegro della posizione della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto decisivo il comportamento dell'Amministrazione, che per circa tre anni aveva conferito alla candidata incarichi di insegnamento, anche nella classe di concorso controversa, consentendole di maturare una seria e ragionevole aspettativa circa il riconoscimento del requisito, senza contestazioni sul titolo. Il carattere temporaneo degli incarichi non esclude, di per sé, l'affidamento, salvo che il lavoratore abbia tenuto condotte elusive o prodotto documenti falsi, mendaci o non veritieri; diversamente, si determinerebbe una discriminazione della tipologia di lavoro precario in contrasto con i principi dell'Unione europea. La denominazione del diploma e la peculiarità del percorso Brocca potevano inoltre ragionevolmente ingenerare nella candidata la convinzione della sua validità anche come diploma di maturità scientifica. La successiva riforma della classe di concorso, pur non applicabile ratione temporis, è stata considerata elemento confermativo della non piena logicità e intellegibilità del requisito precedentemente richiesto. Il motivo relativo all'equipollenza del diploma è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle obiettive incertezze interpretative e dell'evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 19/2016

    La tabella dei titoli di accesso alla classe di concorso A001 richiedeva, per la laurea posseduta dalla ricorrente, un ulteriore titolo di istruzione secondaria superiore congiunto.

  • d.m. n. 259/2017

    È stato invocato dalla ricorrente a sostegno dell'equipollenza del diploma conseguito nell'ambito della sperimentazione Brocca alla maturità scientifica; il motivo è stato assorbito.

  • D.M. n. 255/2023

    La riforma della classe di concorso, non applicabile ratione temporis, è stata valorizzata come elemento confermativo della non piena logicità e intellegibilità del precedente requisito relativo al diploma congiunto.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la motivazione mediante sintetico richiamo a un precedente conforme.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente il richiamo ai precedenti conformi nell'esposizione dei motivi della decisione.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    È richiamato in relazione all'obbligo di sintesi della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Il ripetuto conferimento da parte dell'amministrazione di incarichi di insegnamento, anche a tempo determinato e nella medesima classe di concorso, può ingenerare nel candidato un legittimo affidamento circa il possesso del requisito di accesso, soprattutto quando il titolo non sia mai stato contestato e l'interessato abbia maturato una significativa esperienza professionale.
  • L'affidamento derivante dall'utilizzo reiterato del titolo da parte dell'amministrazione non opera quando il candidato abbia prodotto documenti o attestazioni inveritieri, mendaci o falsi, oppure abbia tenuto condotte elusive o ingannevoli.
  • Nella valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito di percorsi sperimentali, l'amministrazione deve adottare un approccio sostanziale e ragionevole, considerando il concreto contenuto del percorso formativo e non soltanto l'inquadramento formalistico del diploma.
  • L'esclusione concorsuale fondata su una diversa valutazione del titolo, dopo il reiterato riconoscimento dello stesso ai fini dell'inserimento in graduatorie e del conferimento di incarichi, deve confrontarsi con il legittimo affidamento maturato dall'interessato e fornire una motivazione coerente con la precedente condotta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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