Cassazione Penale, Sentenza n. 18214/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Torino per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate). Sosteneva che il sostituto d'imposta (imputato) avesse trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate le certificazioni (CU), rendendole accessibili ai sostituiti, sicché tali ritenute dovevano essere considerate "certificate" ai fini della configurabilità del reato; richiamava inoltre la giurisprudenza costituzionale e la necessità di includere nell'ammontare punibile le ritenute risultanti dalle certificazioni rese disponibili telematicamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e non ha censurato la sentenza impugnata. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di omesso versamento di ritenute "certificate" ai sensi dell'art. 10-bis, è necessario che le certificazioni siano effettivamente rilasciate ai sostituiti. L'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o delle certificazioni non è, di per sé, equivalente alla materiale consegna delle certificazioni ai lavoratori; la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che non risultasse provato il rilascio ai sostituiti e quindi aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
La norma punisce il mancato versamento delle ritenute per importi superiori alla soglia quando le ritenute siano "certificate"; ai fini della configurazione del reato rilevano le sole ritenute attestate in certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
inserimento delle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nell'art. 10-bis
La modifica aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute risultanti dalla dichiarazione; tuttavia la Corte costituzionale ha censurato la parte che ha introdotto tale inciso
Sentenza Corte costituzionale n. 115 del 2022
per effetto della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale viene ripristinato il regime vigente prima del d.lgs. n. 158 del 2015 ... l'integrazione della fattispecie penale dell'art. 10-bis richiede che il mancato versamento ... riguardi le ritenute certificate
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte normativa che aveva esteso la fattispecie penale alle ritenute risultanti dalla dichiarazione senza prova del rilascio delle certificazioni, riportando l'attenzione sulla necessità del rilascio al sostituito
D.P.R. 3 luglio 1998, n. 332, art. 4
i sostituti ... rilasciano un'apposita certificazione unica ... tali certificazioni ... sono quindi consegnate agli interessati entro una data scadenza
Il regolamento impone al sostituto sia la trasmissione telematica all'Agenzia sia il rilascio/materiale consegna delle certificazioni agli interessati; la trasmissione telematica non sostituisce automaticamente il rilascio
Massime di principio
- Per configurare il reato di omesso versamento di ritenute "certificate" ai sensi dell'art. 10-bis è necessario provare che le certificazioni (CU) siano state effettivamente rilasciate/consegnate ai sostituiti; la sola trasmissione telematica all'Agenzia non basta.
- Se il sostituto dimostra di aver consegnato materialmente o comunque reso effettivamente disponibile la certificazione al lavoratore (es. ricevute di consegna, attestazioni di ritiro, accessi documentati al "cassetto fiscale" da parte del percipiente), le ritenute risultanti possono concorrere nel calcolo della soglia di punibilità penale.
- In assenza di prova del rilascio ai sostituiti, la mancata esibizione delle certificazioni può costituire al più un illecito amministrativo tributario, non il reato previsto dall'art. 10-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della disciplina regolamentare.
- Il datore/sostituto dovrebbe adempiere a entrambi gli obblighi (trasmissione telematica all'Agenzia e consegna al sostituito) e conservare evidenze documentali dell'avvenuta consegna per difendersi efficacemente in sede penale.
- Nel verificare casi analoghi il giudice dovrà valutare il concreto "rapporto bilaterale" tra sostituto e sostituito e non presupporre automaticamente l'accesso del lavoratore ai documenti caricati telematicamente senza prova dell'effettiva disponibilità/consapevolezza del percipiente.
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