Sentenza n. 4987/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare ex art.55, co.10 cpa: - della Determinazione Dirigenziale Rep.CA/627/2024 del 14 marzo 2024, notificata in pari data tramite pec, a firma del Direttore dell’Ufficio manutenzione straordinaria strade, nuove infrastrutture, recante ad oggetto “ingiunzione al proprietario dell’immobile ad eseguire le opere necessarie atte a garantire il transito in sicurezza del tratto di Via San Francesco di Sales compreso tra il Civ. 20 e il Civ. 19”; - nonché, ove occorrer possa, del Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0020464 del 10 marzo 2024, notificato dalla Polizia Locale l’11 marzo 2024; del Verbale di Sequestro e del successivo Provvedimento di convalida entrambi dell’11 marzo 2024; della Nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. n. VA/36398/2024/RHACB1 del 14 marzo 2024, unitamente al Decreto di dissequestro allegato e della Nota della Polizia Locale di Roma Capitale prot. n. VA/36399/2024/RHACB1 del 14 marzo 2024, con cui è stato notificato ad integrazione il Fonogramma dei VV.F. Reg. Uff. U.0021267 del 10 marzo 2024 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - per l’accertamento della responsabilità del Comune di Roma ex art. 30, co. 4, D.Lgs. n. 285/1992 alla ricostruzione del muro e al pagamento dei danni patiti dai proprietari delle autovetture rimaste coinvolte dal crollo e per la conseguente condanna del Comune di Roma al risarcimento delle spese sostenute dagli odierni ricorrenti per l’esecuzione delle opere tese alla messa in sicurezza e alla riduzione in pristino del tratto stradale interessato, riservandosi di produrre le relative fatture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione dirigenziale di Roma Capitale diretta alla proprietaria dell’immobile a eseguire opere per la riapertura al transito in sicurezza e la riduzione in pristino di un tratto di Via San Francesco di Sales interessato dal crollo di un muro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione del Municipio I di Roma Capitale, sostenendo, in primo luogo, l’incompetenza del dirigente firmatario. Secondo la loro prospettazione, l’atto avrebbe avuto natura sostanziale di ordinanza contingibile e urgente, spettante al Sindaco, oppure sarebbe rientrato nella competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 30 del Codice della strada. Sono state inoltre dedotte la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità, l’irragionevolezza, la contraddittorietà e il difetto di motivazione. In secondo luogo, i ricorrenti hanno sostenuto che il muro crollato fosse un manufatto distinto da quello originario, realizzato successivamente dal Comune su suolo pubblico per allineare la sede stradale; da ciò avrebbero dovuto discendere, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice della strada, la competenza e la responsabilità manutentiva di Roma Capitale, nonché l’obbligo di ricostruire il muro e risarcire le spese sostenute per la messa in sicurezza e il ripristino, oltre ai danni arrecati ai proprietari delle autovetture coinvolte. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica sulla natura del manufatto, sulla sua collocazione e sulle cause del crollo. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre Roma Capitale ha contestato l’esistenza di un secondo muro pubblico e ha sostenuto che si trattasse di un unico muro perimetrale destinato al contenimento del terrapieno privato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento, poiché nelle more i ricorrenti avevano eseguito le opere ordinate. Ha tuttavia ritenuto necessario scrutinare la legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in quanto tale accertamento era preliminare alle domande di accertamento della responsabilità e di risarcimento. L’eccezione del Ministero dell’Interno è stata respinta: il Ministero non era stato intimato quale parte necessaria e la notificazione nei suoi confronti aveva natura di mera litis denuntiatio; il fonogramma dei Vigili del Fuoco, inoltre, aveva natura istruttoria ed endoprocedimentale, non autonomamente lesiva. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’atto impugnato non costituiva un’ordinanza contingibile e urgente, ma un provvedimento diretto al ripristino della circolazione stradale mediante interventi modesti, quali sgombero, ripulitura, puntellamento e apprestamenti cautelativi provvisori. Esso rientrava pertanto nella competenza gestionale del dirigente comunale ai sensi dell’art. 107, comma 2, TUEL, senza necessità di ricorrere ai poteri extra ordinem del Sindaco o alla competenza prefettizia prevista dall’art. 30, comma 2, del Codice della strada, riferita a interventi più incisivi, come demolizione o consolidamento di muri a monte della sede stradale. La mancata comunicazione di avvio del procedimento era giustificata dall’esigenza di celerità connessa alla riapertura della viabilità e, comunque, non avrebbe determinato l’illegittimità dell’atto, trattandosi di provvedimento vincolato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il secondo motivo e le domande di accertamento e condanna sono stati respinti per difetto di prova. La verificazione ha accertato che il crollo era riconducibile all’assenza di manutenzione e all’azione delle acque meteoriche, ma non ha fornito prova inequivocabile che la porzione più recente del muro fosse stata realizzata dal Comune su suolo pubblico. È emersa una diversa tecnica costruttiva e la possibile ricostruzione di una porzione del manufatto, ma non la prova dell’autore dell’intervento né della collocazione su sedime demaniale. Il manufatto è stato ritenuto sostanzialmente unico e le planimetrie catastali indicavano un unico muro di cinta a protezione del terrapieno e della proprietà privata. In applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 1, c.p.a., il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul fatto costitutivo della responsabilità comunale ha comportato il rigetto delle pretese di accertamento e risarcimento. I ricorrenti e l’interveniente ad adiuvandum sono stati condannati in solido alle spese in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 3.000,00, nonché al pagamento delle spettanze del verificatore, quantificate in euro 3.500,00 oltre accessori e detratto l’eventuale anticipo. Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Interno e nulla disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 285/1992
Il comma 2 attribuisce al Prefetto gli interventi più incisivi relativi alle opere di sostegno a monte della sede stradale; il comma 4 individua la responsabilità manutentiva dell’ente proprietario della strada in relazione alle opere destinate a garantire stabilità e conservazione della strada, quando non svolgano funzione di contenimento e protezione dei fondi adiacenti.
art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000
La competenza gestionale generale del dirigente comunale comprende gli interventi modesti diretti al ripristino della circolazione stradale, quando non si verta nell’esercizio di poteri contingibili e urgenti.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
La competenza sindacale in materia di ordinanze contingibili e urgenti non ricorre quando l’atto si limita a disporre interventi ordinari e di modesta entità per la riapertura della viabilità.
art. 7, comma 1, l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando sussistono obiettive esigenze di celerità, come nel caso di interventi urgenti per ripristinare una viabilità interrotta.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omissione della comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità dell’atto vincolato quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Anche quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può procedere allo scrutinio della legittimità dell’atto se ciò è necessario ai fini delle ulteriori domande risarcitorie o di accertamento.
art. 79, comma 2, c.p.a.
In caso di morte della parte, l’interruzione del processo opera secondo le regole processuali applicabili e richiede la relativa dichiarazione nei termini previsti.
art. 111, commi 2 e 4, c.p.c.
Il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e la sentenza produce effetti anche nei suoi confronti, pur proseguendo il giudizio tra le parti originarie quando non sia stata dichiarata l’interruzione.
art. 2697 c.c.
Chi pretende l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusi l’autore dell’opera e la titolarità del sedime rilevanti per individuare l’obbligo manutentivo.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio sui fatti costitutivi della domanda conduce al rigetto delle pretese di accertamento e condanna.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
I dati catastali possono assumere rilievo sussidiario nella ricostruzione dei confini e della conformità edilizia, anche con riguardo a immobili risalenti nel tempo.
Massime di principio
- Un provvedimento comunale che, a seguito del crollo di un manufatto, ordina interventi modesti di sgombero, ripulitura, puntellamento e riapertura della viabilità esercita una potestà gestionale ordinaria e può essere adottato dal dirigente competente; non costituisce, per ciò solo, un’ordinanza contingibile e urgente di competenza del Sindaco né un intervento prefettizio ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Codice della strada.
- La competenza dell’ente proprietario della strada prevista dall’art. 30, comma 4, del Codice della strada presuppone la prova che l’opera di sostegno sia destinata a garantire la stabilità o la conservazione della strada e non abbia invece funzione di contenimento o protezione del fondo privato adiacente; chi invoca la responsabilità dell’ente deve provare l’autore dell’opera e la titolarità del sedime.
- La diversità delle tecniche costruttive o la possibile ricostruzione di una porzione di muro non dimostrano, in assenza di ulteriori elementi univoci, che il manufatto sia stato realizzato dall’amministrazione su suolo pubblico.
- L’esigenza obiettiva e attuale di ripristinare una viabilità interrotta può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento; in ogni caso, se il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l’omissione non determina annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- La sopravvenuta esecuzione delle opere ordinate determina l’improcedibilità della domanda di annullamento per carenza di interesse, ma non impedisce lo scrutinio della legittimità dell’atto quando tale scrutinio sia necessario per decidere domande risarcitorie o di accertamento dipendenti dall’illegittimità dedotta.
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