Cassazione Civile, Ordinanza n. 00938/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2008, notificato a una professionista titolare di studio e operante nel settore dei servizi forniti da ragionieri e periti commerciali. L'Ufficio ha ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione, valorizzando il fatto che la contribuente fosse socia al 50% di uno studio professionale associato con il coniuge e, inoltre, socia di una società che svolgeva servizi di supporto alle imprese, dalla quale percepiva compensi per prestazioni professionali. La contribuente aveva impugnato l'atto; sia la CTP sia la CTR avevano accolto le sue ragioni, escludendo l'IRAP. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame dei motivi di appello, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di gravame; 3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, art. 5, comma 3, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato complessivamente gli indizi sull'autonoma organizzazione e sulla produzione di redditi imponibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi dell'Agenzia. Ha osservato che, in tema di IRAP, l'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo oppure lavoro altrui non occasionale; l'accertamento va compiuto per ciascun anno d'imposta e, in caso di richiesta di rimborso, l'onere della prova grava sul contribuente. La CTR, però, aveva reso una motivazione meramente apparente, limitandosi di fatto a confermare la decisione di primo grado senza valutare i motivi di appello e senza considerare il compendio indiziario indicato dall'Ufficio, in particolare la partecipazione della contribuente a strutture associative e societarie e il possibile apporto organizzativo derivante da tali rapporti. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza in caso di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria e per la censura di motivazione apparente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma che impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vieta l'omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Individua il presupposto dell'IRAP, cioè l'autonoma organizzazione del lavoratore autonomo.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta tra i professionisti e lavoratori autonomi.
art. 5, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel ragionamento sulla qualificazione dei redditi e sul perimetro dell'imposizione IRAP.
art. 2727 c.c.
Richiamato come base del ragionamento presuntivo sugli indizi di autonoma organizzazione.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici e del compendio indiziario.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione della propria attività e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale, restando l'accertamento rimesso al giudice di merito ma sindacabile se la motivazione è solo apparente.
- L'accertamento del presupposto impositivo va compiuto con riferimento a ciascun anno d'imposta controverso, perché l'esistenza dell'autonoma organizzazione può variare nel tempo.
- Nel giudizio di rimborso IRAP l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo grava sul contribuente.
- Il professionista inserito in uno studio associato o in strutture societarie deve dimostrare di non avvalersi dei vantaggi organizzativi derivanti da tale inserimento, poiché tali forme normalmente apportano utilità aggiuntive rilevanti ai fini dell'IRAP.
- La sentenza di appello è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di verificare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie se non vengono esaminati i motivi di gravame e il compendio indiziario allegato dalla parte appellante.
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