Ordinanza n. 8435/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento della nota del Ministero Difesa- Direzione generale personale militare del 28 settembre 2022, conosciuta solo nell'ottobre 2023 dopo istanza di accesso del settembre 2023, che ha negato al ricorrente l'avanzamento per anzianità per l'anno 2018; della nota sempre della medesima amministrazione dell'11 Luglio 2023, notificata il 16 agosto 2023, che ha sospeso l'avanzamento per anzianità del ricorrente per l'anno 2019 e dei due verbali della Commissione sottesi ai due atti precedentemente menzionati (uno solo dei quali conosciuto).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale di diniego dell'avanzamento per anzianità per l'anno 2018, nota di sospensione dell'avanzamento per l'anno 2019 e verbali della Commissione Ordinaria Avanzamento sottesi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'avanzamento per anzianità relativo all'anno 2018, conosciuto soltanto nell'ottobre 2023 a seguito di istanza di accesso, nonché la sospensione dell'avanzamento relativo all'anno 2019, notificata nell'agosto 2023, e i verbali della Commissione sottesi. Nel corso dell'udienza pubblica il Collegio ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso ai due militari controinteressati: gli atti erano stati notificati, tramite ufficiale giudiziario, presso il Comando di appartenenza, ma erano stati consegnati a un addetto all'Ufficio anziché personalmente ai destinatari. Il giudice ha ritenuto nulla la notificazione, poiché per gli atti giudiziari destinati a militari in servizio la consegna personale all'interessato costituisce elemento caratterizzante del perfezionamento della notifica. La questione decisa è stata quindi esclusivamente processuale e non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti di avanzamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso ai due controinteressati, rilevando che la notifica ordinaria presso il luogo di servizio non è valida quando l'atto sia consegnato a un addetto dell'Ufficio e non direttamente al militare destinatario. Tuttavia, considerando lo sforzo di diligenza compiuto dal ricorrente, il Collegio lo ha rimesso in termini ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare validamente la notificazione. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità dei provvedimenti di mancato o sospeso avanzamento.
Norme richiamate
art. 146 c.p.c.
la notifica fatta nelle forme ordinarie può ritenersi valida se avvenuta a mani proprie del destinatario
La notificazione ordinaria degli atti giudiziari ai militari in servizio richiede, secondo il principio applicato dal Collegio, la consegna personale al destinatario; la consegna a un addetto dell'Ufficio non è sufficiente.
art. 49 disp. att. c.p.c.
La disposizione concorre, insieme all'art. 146 c.p.c., a delineare lo speciale sottosistema applicabile alla notificazione degli atti giudiziari ai militari in servizio.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In presenza di una notificazione nulla e di uno sforzo di diligenza comunque compiuto, il giudice può rimettere la parte in termini per la rinnovazione della notificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La notificazione ordinaria di atti giudiziari destinati a un militare in servizio, effettuata presso il luogo di impiego, si perfeziona mediante consegna personale dell'atto al destinatario; la consegna a un addetto dell'Ufficio non rende valida la notificazione.
- La nullità della notificazione ai controinteressati non impone necessariamente la definizione in rito del giudizio quando la parte abbia comunque compiuto uno sforzo di diligenza: il giudice può rimetterla in termini e assegnare un termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., rinviando la trattazione del merito.
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