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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29167/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività difensiva svolta in favore di un ente locale. Il comune aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che i corrispettivi erano già stati richiesti e liquidati in un precedente procedimento ex art. 28 della legge professionale forense, concluso con ordinanza, poi asseritamente coperta da giudicato; inoltre sosteneva che l'attività difensiva fosse stata contestata quanto all'an debeatur. Il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto che il precedente provvedimento non fosse inesistente né nullo in modo insanabile, che la mancata sottoscrizione dell'estensore non determinasse nullità assoluta e che il giudizio ex art. 28 legge professionale potesse riguardare anche contestazioni sull'an della pretesa senza imporre la forma della sentenza. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione degli artt. 132, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'ordinanza ex art. 28 avesse deciso anche sull'an debeatur, che dovesse essere sottoscritta anche dall'estensore e che il vizio fosse insanabile; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., invocando il giudicato esterno formatosi su una sentenza che avrebbe dichiarato l'inesistenza dell'ordinanza per vizio di sottoscrizione; 3) vizio motivazionale, per avere la corte territoriale trascurato che nel precedente procedimento erano state sollevate questioni tali da richiedere sentenza; 4) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per discrepanza tra data dell'udienza indicata nella citazione d'appello e quella risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, con asserito pregiudizio al diritto di difesa e alla certezza del giudicato; 5) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse tardivo e che la successiva attività processuale fosse nulla e non sanabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la mancata sottoscrizione dell'estensore non integra nullità assoluta e insanabile quando l'atto rechi comunque la sottoscrizione del Presidente del collegio; al più, nei casi di sottoscrizione insufficiente, si ha una nullità che si converte in motivo di gravame e resta sanata se non impugnata. Ha inoltre ribadito che il procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato ex art. 28 della legge professionale resta soggetto al rito speciale anche se il cliente contesta l'an debeatur e che l'eventuale ampliamento del thema decidendum non impone necessariamente una decisione con sentenza. Quanto al preteso giudicato esterno, ha ritenuto inammissibile il motivo perché la sentenza invocata non era stata prodotta nel giudizio di merito e non era possibile stabilirne l'oggetto, con conseguente impossibilità di avvalersene in cassazione. Infine, ha respinto anche le doglianze sulla irregolarità della nota di iscrizione a ruolo, affermando che tale vizio non comporta improcedibilità né passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quando l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta e l'irregolarità sia stata sanata; il regime dell'improcedibilità è di stretta interpretazione e la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    È stata invocata per sostenere la necessità della sottoscrizione del provvedimento, ma la Corte ha escluso che la sua violazione determinasse nullità insanabile nel caso concreto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno ed esterno; la Corte ha escluso che il giudicato invocato fosse utilmente spendibile in mancanza di produzione della relativa sentenza nel giudizio di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l'efficacia del giudicato; la Corte ha negato che il preteso giudicato esterno fosse opponibile nel processo di legittimità nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    È il parametro formale dei motivi di ricorso invocati dal ricorrente; la Corte ha dichiarato alcuni motivi infondati e altri inammissibili.

  • art. 28 L. 794/1942

    La controversia per la liquidazione delle spettanze dell'avvocato resta soggetta al rito speciale anche quando il cliente contesti l'an debeatur.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    È il rito applicabile alla controversia di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato.

  • artt. 34, 35 e 36 c.p.c.

    Operano solo se la domanda del cliente esorbita dalla competenza del giudice adito; possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato per escludere l'inesistenza del provvedimento per vizio di sottoscrizione.

  • art. 348 c.p.c.

    La sanzione di improcedibilità è collegata al mancato rispetto del termine di costituzione dell'appellante, non alla mera inosservanza delle forme di costituzione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della costituzione tempestiva ma irregolare segue il principio del raggiungimento dello scopo e può essere sanata.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per dedurre lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso pregiudizi concreti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il giusto processo e la ragionevole durata; la Corte ha escluso la violazione nel caso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione dei compensi dell'avvocato, il rito speciale continua ad applicarsi anche se il cliente contesta l'esistenza del rapporto o l'an debeatur; l'ampliamento del thema decidendum non trasforma automaticamente la controversia in un giudizio a cognizione piena con forma sentenziale.
  • La mancanza della sottoscrizione di uno solo dei giudici che avrebbero dovuto firmare il provvedimento integra, al più, una nullità da far valere con impugnazione; solo la totale assenza di sottoscrizione determina una nullità assoluta e insanabile.
  • Il giudicato esterno è spendibile in cassazione solo se risulta dagli atti del giudizio di merito o se si è formato successivamente alla sentenza impugnata; non può essere utilmente invocato quando la relativa decisione non sia stata prodotta e non sia possibile determinarne con certezza l'oggetto.
  • L'irregolarità della nota di iscrizione a ruolo o della forma di costituzione dell'appellante non comporta improcedibilità dell'appello né passaggio in giudicato della sentenza di primo grado se l'impugnazione è stata tempestivamente proposta e il vizio è stato sanato, poiché il regime di improcedibilità è di stretta interpretazione.
  • Le nullità processuali sono normalmente sanabili per raggiungimento dello scopo quando non sia concretamente leso il diritto di difesa e la parte non dimostri un effettivo pregiudizio derivante dall'irregolarità processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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