Sentenza del 03/02/2020 n. 1479 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 255/2020 RISCOSSIONE - Concessionario - Raggruppamento temporaneo di imprese - Legittimazione - Condizioni - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che, in mancanza dell'iscrizione richiesta per ciascun associato del RTI, l'atto notificato dal concessionario è nullo e deve essere dichiarato tale
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'atto di riscossione per carenza della legittimazione soggettiva del concessionario: ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 l'iscrizione nell'elenco (albo) istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è requisito necessario per l'attività di riscossione e deve essere posseduta da ciascun soggetto associato del raggruppamento temporaneo di imprese; non è ammessa una distinzione tra attività primaria e secondaria all'interno del RTI
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
l'iscrizione nell'elenco/albo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è un requisito soggettivo di legittimazione per la riscossione che deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo; non è possibile sanare la carenza richiamando una distinzione tra attività primaria e secondaria all'interno del RTI
Massime di principio
- Per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) che svolgono attività di riscossione, la verifica della legittimazione richiede la documentazione dell'iscrizione nell'albo per ciascun associato: la mancanza anche di un solo componente rende l'atto notificato nullo.
- Non è possibile considerare legittimato allo stesso modo soltanto il mandatario o l'impresa 'capofila': ogni impresa associata deve possedere individualmente il requisito previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 446/1997.
- Il contribuente può sollevare eccezione di nullità dell'atto per carenza soggettiva del concessionario e ottenere l'annullamento dell'atto stesso se la carenza sussiste al momento della notifica.
- Le amministrazioni e i concessionari devono accertare e documentare la piena corrispondenza ai requisiti dell'albo per tutti i membri del RTI prima di procedere a notifiche esecutive; la mancata verifica espone gli atti al rischio di nullità.
- La successiva iscrizione di uno o più componenti del RTI non dovrebbe sanare retroattivamente la nullità dell'atto notificato quando al momento della notifica il requisito non era posseduto; pertanto va valutata la legittimità temporale del requisito.
Testo integrale
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