Cassazione Civile, Ordinanza n. 05874/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, da parte di alcuni coeredi, della quota di un immobile caduto in successione a favore di un terzo. Un altro coerede ha agito per far accertare il proprio diritto di prelazione successoria e di retratto ai sensi dell'art. 732 c.c., chiedendo la declaratoria di inefficacia della vendita nei suoi confronti, il trasferimento in proprio favore delle quote alienate e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che l'attore dovesse subentrare al terzo acquirente previo pagamento del prezzo e delle spese per i miglioramenti, mentre la corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che una precedente raccomandata inviata al terzo integrasse una rinuncia implicita al diritto di prelazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio e asserita mancanza di procura di alcuni appellanti, prospettando un litisconsorzio necessario; 2) violazione dell'art. 732 c.c., sostenendo che la bozza di preliminare inviata non costituiva una valida denuntiatio e che la sua risposta non poteva valere come rinuncia al diritto di prelazione/retratto, anche perché le condizioni della vendita definitiva erano diverse da quelle comunicate; 3) assorbito in appello, relativo alla determinazione delle somme da corrispondere al terzo in caso di accoglimento del retratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario nella controversia tra coerede retraente e terzo acquirente della quota ereditaria e che, comunque, la censura non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una contestazione del contenuto fattuale della decisione d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la comunicazione inviata al coerede non costituiva una denuntiatio valida ai sensi dell'art. 732 c.c., perché era una bozza di preliminare priva di sottoscrizioni, non coincideva con la successiva vendita definitiva e non consentiva di inferire una rinuncia implicita e incondizionata alla prelazione. La Corte ha precisato che la rinuncia al diritto di prelazione richiede una manifestazione di volontà chiara e univoca e che, in mancanza di una denuntiatio completa e puntuale, dalla risposta del coerede non può desumersi la perdita del diritto di retratto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 732 c.c.
La denuntiatio della vendita della quota ereditaria deve consentire al coerede di conoscere concretamente contenuto dell'offerta, oggetto e prezzo, così da valutare compiutamente se esercitare la prelazione; la rinuncia al diritto non può essere desunta in modo implicito da una mera controproposta o da una comunicazione non completa.
art. 331 c.p.c.
L'eventuale problema di integrazione del contraddittorio rileva solo se l'appello proposto da una parte necessiti della partecipazione di altri soggetti indispensabili e l'ordine di integrazione non sia stato eseguito.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
La censura non può risolversi in una mera contestazione del contenuto fattuale della sentenza impugnata o in una deduzione di errore di fatto revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocato per la disciplina del retratto successorio.
Massime di principio
- In tema di prelazione ereditaria ex art. 732 c.c., la denuntiatio deve essere completa, scritta e idonea a far comprendere al coerede tutti gli elementi essenziali della futura vendita, in particolare identità del bene o delle quote trasferite e prezzo complessivo.
- Una comunicazione che non riproduca in modo fedele l'assetto negoziale poi effettivamente concluso non è sufficiente a far decorrere utilmente il termine per l'esercizio della prelazione, né consente di ritenere precluso il retratto.
- La rinuncia al diritto di prelazione o di retratto non può essere presunta in modo automatico da una risposta interlocutoria o da una controproposta: occorre una manifestazione di volontà abdicativa chiara, univoca e incompatibile con la conservazione del diritto.
- Nell'azione di retratto successorio proposta dal coerede contro il terzo acquirente della quota non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario con il coerede alienante, poiché la sostituzione del retraente al retrattato non modifica la posizione giuridica del venditore rispetto all'operazione già perfezionata.
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