Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40261/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamentava che il Tribunale del riesame avesse adottato in modo passivo le conclusioni del G.I.P., valorizzando intercettazioni senza adeguata argomentazione, avesse attribuito al Pittella frasi che in realtà sarebbero state pronunciate da altro soggetto (Antonio Viola), e non avesse valutato correttamente l'elemento soggettivo della condotta, che sarebbe stata finalizzata solo a informarsi sull'esito di una procedura esecutiva e non alla commissione di reati estorsivi. Infine, censurava la qualificazione della fattispecie con l'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.), definendola una formula di stile priva di verifica concreta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non ha affrontato compiutamente e criticamente la motivazione del Tribunale del riesame né ha spiegato l'incidenza che l'eventuale esclusione di singoli elementi probatori avrebbe sulla "prova di resistenza". La Corte ha escluso che l'ipotetico errore di attribuzione di una frase fosse decisivo, osservando che il Tribunale del riesame aveva fondatamente valorizzato ulteriori riscontri (es. incontro del 4 ottobre 2022 tra Masciari e Pittella, riferimenti a Domenico Megna e interventi di soggetti della locale di Papanice) che dimostravano il contributo di Pittella alla strategia volta a coartare la volontà della vittima e l'uso di relazioni mafiose, giustificando così anche l'aggravante del metodo mafioso. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per i vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ricorda che tali censure devono essere specifiche e motivare l'incidenza sull'impianto probatorio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento giurisprudenziale sulla rilevabilità in Cassazione dell'insussistenza dei gravi indizi soltanto se tradotta in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del "metodo mafioso" contestata in sede cautelare; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esteriorizzazione del metodo mafioso sulla base delle relazioni e degli interventi della locale di Papanice

  • art. 611 cod. proc. pen.

    comma 1-bis e comma 1-ter (richiami normativi e regolazione della trattazione orale)

    Richiamata in relazione al carattere irretrattabile della richiesta di trattazione orale e alla possibilità per la parte non rinunciante di concludere oralmente; la Corte ha osservato che la rinuncia di un difensore non elimina il diritto di controparte a discutere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • D.L. 28/10/2020 n.137

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per il principio relativo alla trattazione orale irretrattabile; collegamento al successivo assetto normativo

  • D.Lgs. 10/10/2022 n.150

    art. 35, co. 1, lett. a) n. 2

    Richiamato per spiegare il nuovo assetto dell'art. 611 c.p.p.; la Corte usa il riferimento per spiegare l'applicazione del principio sulla trattazione orale

Massime di principio

  • In Cassazione i rilievi sull'insussistenza dei gravi indizi sono esaminati solo se trasformati in censure specifiche di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione; mere richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili
  • La critica all'attribuzione di singole frasi o a singoli elementi probatori può essere irrilevante se il giudice di merito ha fondato il suo convincimento anche su altre risultanze che, eliminate quelle contestate, restano sufficienti (prova di resistenza)
  • La valutazione dell'attendibilità delle intercettazioni, del contenuto e dell'apporto concorsuale degli indagati è compito del giudice di merito e non si presta a un controllo di merito ampio in sede di legittimità
  • Per contestare l'aggravante del "metodo mafioso" è necessario dimostrare l'assenza della sua esteriorizzazione concreta; le formule generiche non sono sufficienti se il giudice ha motivato con elementi fattuali l'applicazione dell'aggravante
  • La richiesta di trattazione orale è, salvo diversa disposizione normativa, generalmente irretrattabile: la rinuncia di un difensore non annulla il diritto alla discussione per la parte non rinunciante
  • Un ricorso per cassazione che non illustra l'effetto che l'eventuale esclusione di singoli elementi avrebbe sull'insieme probatorio è soggetto a inammissibilità per aspecificità; pertanto i motivi devono spiegare l'incidenza sulla prova complessiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.