Cassazione Civile, Ordinanza n. 19458/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017 relativi a immobili di categoria catastale D rimasti inutilizzati dopo la cessazione dell'attività d'impresa e la messa in liquidazione. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge sostenendo che, cessata l'attività produttiva, sarebbe venuta meno la base imponibile o comunque dovrebbe operare una sospensione del tributo per i beni strumentali non più funzionali all'attività; richiamava per analogia la disciplina degli immobili collabenti e invocava anche l'art. 1256 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta. Con il terzo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., insistendo sull'assenza di base imponibile e prospettando altresì questione di legittimità costituzionale della disciplina IMU per violazione degli artt. 3, 53, 47 e 42 Cost. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto, sostenendo che il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili iscritti in catasto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, e richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità conforme.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi osservando che, per l'IMU, il presupposto impositivo è il possesso di immobili iscritti al catasto e la base imponibile è determinata dalla rendita catastale, senza rilievo dell'effettivo uso produttivo o della cessazione dell'attività d'impresa. Ha escluso l'applicabilità analogica della disciplina degli immobili collabenti, perché tali immobili sono privi di rendita, mentre gli immobili in esame conservano la rendita catastale pur se inutilizzati. Ha inoltre negato che la cessazione dell'attività di impresa comporti una sospensione dell'obbligo tributario, richiamando il carattere tassativo delle ipotesi di sospensione previste dalla legge e la natura di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali; ha escluso anche l'applicazione dell'art. 1256 c.c. perché il debito IMU non diventa impossibile da adempiere. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è proponibile solo nei limiti di legge e con specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di merito, sia perché le sentenze di merito avevano comunque escluso l'applicabilità dell'art. 43 TUIR al caso. La questione di legittimità costituzionale è stata giudicata manifestamente infondata, in quanto la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che considera legittimo il criterio impositivo fondato sul possesso dell'immobile catastalmente censito, distinto dal caso degli immobili abusivamente occupati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.l. n. 201 del 2011
l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili e la base imponibile è determinata dal valore dell'immobile calcolato secondo la rendita catastale e i coefficienti di legge
art. 7 d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato dalla ricorrente come norma sulla disciplina IMU, ma la Corte rileva che il presupposto resta il possesso dell'immobile catastalmente censito
art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina IMU
art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato in relazione alla disciplina del presupposto IMU e alla questione costituzionale
art. 13 d.l. n. 16 del 2012
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare una diversa lettura della base imponibile o della sospensione del tributo
art. 43 d.P.R. n. 917 del 1986
invocato dalla ricorrente sul tema della cessazione dell'attività d'impresa; la Corte ritiene che non muti il presupposto IMU sugli immobili posseduti
art. 1256, secondo comma, c.c.
escluso come base per sospendere l'obbligo tributario, perché il debito IMU non diventa impossibile da adempiere
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992
norma speciale di favore riferita solo a fallimento e liquidazione coatta amministrativa; non è applicabile analogicamente alla cessazione dell'attività d'impresa
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
art. 374, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel provvedimento sulla mancata rimessione del ricorso alle Sezioni Unite
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti indicati dalla giurisprudenza
art. 3 Cost.
la questione di costituzionalità è ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina IMU non è irragionevole nella scelta del presupposto impositivo
art. 42 Cost.
richiamato dalla ricorrente nella questione costituzionale, ma non ritenuto violato
art. 47 Cost.
richiamato dalla ricorrente nella questione costituzionale, ma non ritenuto violato
art. 53 Cost.
la Corte richiama il principio di capacità contributiva come compatibile con l'IMU basata sul possesso dell'immobile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU, il presupposto impositivo è il possesso di immobili iscritti in catasto; l'effettivo utilizzo produttivo del bene o la cessazione dell'attività d'impresa non escludono di per sé il tributo se l'immobile conserva rendita catastale.
- La disciplina degli immobili collabenti non è estensibile agli immobili semplicemente inutilizzati, poiché la non imponibilità dei primi deriva dalla mancanza di rendita catastale e da una diversa situazione oggettiva del bene.
- Le agevolazioni o sospensioni del prelievo fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
- L'art. 1256 c.c. non può essere invocato per sospendere un'obbligazione tributaria quando il debito d'imposta resta giuridicamente ed economicamente adempiibile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La legittimità costituzionale dell'IMU può essere esclusa solo ove il prelievo sia sganciato da indici di capacità contributiva; la mera cessazione dell'uso industriale dell'immobile non elimina, di per sé, la potenzialità economica del bene e quindi non rende irragionevole il tributo.
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