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Ordinanza

Ordinanza n. 1792/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa universitaria ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio concernente la sua posizione nei confronti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi di Roma La Sapienza. Il testo non espone il contenuto specifico dell’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi di merito dedotti in primo grado. In appello è stato inoltre censurato autonomamente il capo dell’ordinanza di primo grado relativo alla condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR e ha accolto l’istanza cautelare non mediante una misura sostanziale immediata, ma ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che le questioni controverse richiedessero un esame nel merito, anche perché l’ordinanza appellata vi si era ampiamente soffermata, e ha ravvisato particolarmente evidenti esigenze cautelari connesse alla posizione della ricorrente quale studentessa universitaria. Il motivo d’appello relativo alle spese è stato assorbito, poiché l’accoglimento dell’appello ha giustificato la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al capo dell’ordinanza di primo grado relativo alla condanna alle spese, oggetto di uno specifico motivo d’appello poi assorbito.

Massime di principio

  • Quando le questioni controverse richiedono un approfondito esame nel merito e sussistono esigenze cautelari particolarmente evidenti, il giudice d’appello può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere esclusivamente nell’ordine di celere fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
  • La posizione di uno studente universitario può integrare, in presenza delle circostanze valutate dal giudice, esigenze cautelari particolarmente evidenti idonee a giustificare la sollecita trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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