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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7278/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Savini Nicoletta era stata condannata per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 per aver omesso il versamento dell'IVA relativa all'anno 2011 per euro 320.130,00; in Cassazione ha impugnato la conferma di condanna articolando due motivi: (1) vizio di motivazione e mancato riconoscimento di una causa di forza maggiore/inesigibilità (crisi di liquidità) che escluderebbe il dolo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le prove e le allegazioni difensive; (2) estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, con computo dei termini che tiene conto di atti interruttivi e periodi di sospensione processuale (tra cui questioni connesse ai rinvii e alla normativa di sospensione per COVID-19 e alla successiva pronuncia della Corte costituzionale n.140/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U., n. 37424/2013 e successive) secondo cui il reato di cui all'art. 10-ter è punibile a titolo di dolo generico e la crisi di liquidità non esclude la colpevolezza salvo che il contribuente provi in modo puntuale e concreto l'impossibilità assoluta e non imputabile di reperire risorse alternative e di adottare misure idonee per adempiere. Invece, ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la prescrizione del reato fosse maturata il 16/02/2021 (consumazione del reato il 28/12/2012 e computi degli atti interruttivi e dei giorni di sospensione del termine) prima della sentenza di appello del 19/05/2021; non sono stati computati periodi di sospensione non rilevanti (rinvii per esigenze istruttorie e la sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n.140/2021). Conseguenza: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Reato punibile a titolo di dolo generico per l'omessa corresponsione dell'IVA dichiarata; la prova del dolo può emergere dalla presentazione della dichiarazione e dall'organizzazione delle risorse per il versamento; la crisi di liquidità non esclude la responsabilità salvo prova rigorosa dell'inesigibilità non imputabile al contribuente.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 37424 del 28/03/2013

    Fornisce criteri sul dolo per l'art. 10-ter e sul ruolo della dichiarazione annuale nella prova del dolo; precisa che la crisi di liquidità non è in sé causa di esclusione della colpevolezza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 140 del 25/05/2021

    Ha dichiarato incostituzionale la norma che prevedeva la sospensione del corso della prescrizione per i rinvii disposti ex art. 83 comma 9 del d.l. 18/2020 (o comunque ne ha limitato gli effetti), con conseguente esclusione di quei periodi dal computo della sospensione ai fini della prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal giudice per segnalare che non sussistono elementi nel provvedimento impugnato che giustifichino l'applicazione di questa disposizione (cioè non sussistono motivi per evitare l'annullamento senza rinvio nonostante l'estinzione del reato per prescrizione).

  • Giurisprudenza di legittimità

    Riferimenti a precedenti decisioni (es. Sez. 3, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416/2014; ecc.) che precisano l'onere probatorio del contribuente in tema di crisi di liquidità e la non rilevanza penale della semplice difficoltà economica, salvo prova del carattere inevitabile e non imputabile.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è normalmente configurato a titolo di dolo e la prova del dolo può essere desunta dalla dichiarazione annuale e dalla mancata organizzazione delle risorse per il versamento dell'IVA.
  • La mera crisi di liquidità aziendale non esclude penalmente la responsabilità: chi la invoca deve allegare e dimostrare in modo specifico che la crisi era imprevedibile, non imputabile e che sono state adottate tutte le misure concrete (anche a scapito del patrimonio personale) per reperire le somme dovute senza riuscirvi per cause indipendenti dalla sua volontà.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre tenere conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione validi; non sono computabili ai fini della prescrizione i periodi di sospensione la cui norma sia stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.140/2021) o quei rinvii determinati esclusivamente da esigenze istruttorie non idonee a sospendere il termine.
  • Se la prescrizione è estinta prima della sentenza impugnata e non sussistono elementi per applicare eccezioni procedurali (es. art. 129, comma 2 c.p.p.), la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio.
  • Prassi cautelativa: in caso di difficoltà di liquidità, documentare tempestivamente e in modo dettagliato le ragioni della crisi, le azioni poste in essere per reperire risorse e l'impossibilità oggettiva di farvi fronte, nonché vigilare sul conteggio dei termini di prescrizione, considerando effetti di sospensioni/rinvii e le decisioni costituzionali che ne incidono il computo.

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