Cassazione Civile, Ordinanza n. 15485/2026 del 21/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da due atti dispositivi compiuti dal debitore: un atto costitutivo di fondo patrimoniale, con conferimento della piena proprietà di un appartamento, e successivamente un atto di donazione della nuda proprietà di un’ulteriore unità abitativa, con riserva di abitazione a favore del disponente e, dopo di lui, della coniuge. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci gli atti verso la massa dei creditori e verso la curatela fallimentare, applicando rispettivamente gli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. per il fondo patrimoniale e l’art. 64 l. fall. per la donazione. In appello, le convenute avevano censurato soprattutto il mancato esame delle prove richieste in primo grado, sostenendo che tali mezzi istruttori avrebbero dimostrato che gli atti non erano gratuiti ma erano stati compiuti in adempimento di un dovere morale e quindi non assoggettabili a revocatoria. La Corte d’appello ha però ritenuto tali doglianze inammissibili perché le istanze istruttorie, non reiterate in modo specifico alla precisazione delle conclusioni, dovevano considerarsi abbandonate. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello qualificato come nuove e quindi inammissibili le richieste istruttorie; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 161 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 64 l. fall., per avere la Corte ritenuto irrilevanti i mezzi di prova che, secondo le ricorrenti, avrebbero inciso sulla natura non gratuita degli atti dispositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui la mancata reiterazione, in modo espresso e inequivoco, delle istanze istruttorie rigettate o dichiarate inammissibili in primo grado comporta presunzione di abbandono; di conseguenza, la loro riproposizione in appello integra una nuova istanza probatoria preclusa dall’art. 345 c.p.c. Il secondo motivo è stato considerato superfluo, perché diretto contro una motivazione resa solo ad abundantiam sulla irrilevanza delle prove, priva di autonoma incidenza sul dispositivo. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’erario, oltre alla sanzione ex art. 96 c.p.c., e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 66 l. fall.
richiamato come base della declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti della massa dei creditori
art. 2901 c.c.
richiamato come fondamento dell’azione revocatoria ordinaria relativa al fondo patrimoniale
art. 64 l. fall.
richiamato come base della declaratoria di inefficacia dell’atto di donazione nei confronti della curatela
art. 345, comma 3, c.p.c.
le istanze istruttorie non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni devono considerarsi abbandonate e non possono essere riproposte in appello
art. 24 Cost.
invocato dalle ricorrenti a sostegno della doglianza sul mancato esame delle prove
art. 111 Cost.
invocato dalle ricorrenti a sostegno della doglianza sul mancato esame delle prove
art. 112 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per dedurre errori di pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
invocato nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove
art. 161 c.p.c.
invocato nel secondo motivo
art. 360-bis c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibile il ricorso perché conforme alla giurisprudenza della Corte
art. 380-bis c.p.c.
usato per la definizione accelerata del giudizio di legittimità
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalle ricorrenti
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna sanzionatoria a carico delle ricorrenti
art. 133 d.P.R. 115/2002
richiamato per la liquidazione delle spese in favore dell’erario
art. 144 d.P.R. 115/2002
richiamato per attestare la mancanza di disponibilità di denaro per le spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Le istanze istruttorie rigettate o dichiarate inammissibili in primo grado devono essere reiterate in modo specifico all’udienza di precisazione delle conclusioni; in difetto opera una presunzione di abbandono superabile solo da una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta.
- La mera riproduzione generica dei precedenti atti difensivi non è sufficiente a conservare in appello la rilevanza di richieste istruttorie già pretermessa o rigettate.
- Le istanze istruttorie non riproposte nei termini dovuti non possono essere dedotte per la prima volta in appello come nuove domande probatorie, perché precluse dall’art. 345 c.p.c.
- In sede di legittimità è inammissibile censurare una motivazione resa solo ad abundantiam o in forma di obiter dictum, quando essa non incide sul dispositivo della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda l’inammissibilità di una doglianza su una specifica preclusione processuale, ogni ulteriore rilievo sulla rilevanza sostanziale della prova resta irrilevante ai fini del controllo di legittimità se non supera quella preclusione.
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