Cassazione Civile, Ordinanza n. 08819/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e sanzioni relativo all'anno 2006, poi oggetto di rideterminazione della maggiore imposta in autotutela parziale da parte dell'Ufficio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società, ritenendo corretta la rideterminazione operata dall'Amministrazione. In appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha invece accolto il gravame della contribuente, affermando che la sentenza di primo grado non conteneva alcuna motivazione sulla rideterminazione della maggiore IVA. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva accolto l'appello limitandosi a rilevare l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado, senza esaminare autonomamente il merito della pretesa tributaria. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del motivo, deducendo che la censura mirasse in realtà a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la censura riguardava effettivamente la mancanza di motivazione e che, nel caso concreto, la decisione della CTR presentava una motivazione solo apparente: la Commissione regionale si era limitata a constatare l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado sulla rideterminazione dell'IVA e delle sanzioni, senza svolgere un autonomo esame del merito né verificare gli elementi di fatto posti a fondamento del recupero. Poiché tale carenza non era integrabile con congetture interpretative, la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
impone la motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione, quando si traduce in motivazione apparente o mancante, determina nullità della decisione.
art. 112 c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare la nullità della sentenza; la Corte considera la doglianza come attinente alla mancanza di effettiva motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione integra nullità se la motivazione è solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
costituisce il veicolo processuale per far valere in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione delle decisioni giurisdizionali.
Massime di principio
- In cassazione è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione.
- Il giudice di appello non può limitarsi a rilevare il difetto di motivazione della sentenza di primo grado senza svolgere un autonomo esame del merito della pretesa e degli elementi di fatto rilevanti; in difetto, la decisione è nulla per motivazione apparente.
- La motivazione della sentenza non può essere integrata dall'interprete con congetture o ricostruzioni ipotetiche: deve essere desumibile dal testo della decisione stessa.
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