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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13613/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che, dichiarando inammissibile l'appello dell'originaria parte appellante, aveva condannato l'avente causa di quest'ultima al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia anche per il primo grado di giudizio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo in particolare che il Ministero era rimasto contumace nel primo grado e che, pertanto, non poteva essergli riconosciuna condanna alle spese di quella fase, non essendovi spese da rifondere per una parte vittoriosa ma non costituita in quel grado. La censura investiva quindi il capo della decisione relativo alla liquidazione delle spese di primo grado poste a carico del ricorrente in favore del Ministero.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando il principio secondo cui non può essere posta a carico della parte soccombente la rifusione di spese in favore di una parte che, pur vittoriosa, sia rimasta contumace nel grado di merito in cui quelle spese dovrebbero essere riferite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del primo grado in favore del Ministero della Giustizia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito espungendo dal dispositivo della sentenza di appello quella condanna. È rimasta ferma, per il resto, la regolazione delle spese del grado di appello. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, evitando il rinvio al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la modifica del rito camerale non preclude la rilevanza della soccombenza ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Le spese di lite possono essere poste a carico della parte soccombente solo se risultano riferibili a un'attività difensiva effettivamente svolta nel grado di giudizio considerato; se la parte vittoriosa è rimasta contumace in quel grado, non vi sono spese di quella fase da rifondere.
  • Quando l'errore del giudice di merito riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e correggerla direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La regolazione delle spese del giudizio di cassazione segue il criterio della soccombenza anche se la parte vittoriosa nel merito si sia costituita solo ai fini della discussione orale o non abbia svolto difese sostanziali nel merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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