Cassazione Penale, Sentenza n. 15820/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania del 2/10/2024 che aveva respinto le istanze di applicazione di misura alternativa. Il ricorrente deduce vizio del procedimento per errata notifica dell'avviso di udienza al domicilio indicato (il ricorrente era nel frattempo stato arrestato) e per il fatto che, pur essendo stato informato dal difensore, non gli sarebbe stato consentito collegarsi a distanza dal luogo di reclusione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha qualificato la viziosità della notifica come nullità a regime intermedio (richiamando la Sez. U n.12778 del 27/02/2020 Rv 278869) e ha osservato che tale nullità, essendo caduta sotto la diretta percezione della parte, doveva essere eccepita in udienza ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Poiché l'eccezione non risulta formulata in udienza, la doglianza è inammissibile. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 182 cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 182, comma 2, nel senso che le nullità percepite direttamente dalla parte devono essere eccepite in udienza; in mancanza l'eccezione si considera rinunziata e la relativa doglianza non è più proponibile in sede di impugnazione.
Sez. U n. 12778 del 27.02.2020 Rv 278869 (giurisprudenza richiamata)
Sez. U n. 12778 del 27.02.2020 Rv 278869
La pronuncia è richiamata per qualificare come nullità a regime intermedio le irregolarità nella instaurazione del contraddittorio derivate da difetti di notifica; tali nullità richiedono eccezione tempestiva da parte interessata.
Massime di principio
- La nullità derivante da vizi di notifica che siano immediatamente percepibili dalla parte è rinunciabile se non eccepita tempestivamente in udienza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; pertanto, per preservare il rimedio, l'interessato deve sollevare l'eccezione durante l'udienza.
- Se il soggetto è detenuto e l'avviso è stato inviato al domicilio indicato ma non al luogo di detenzione, occorre tempestivamente informare il giudice e richiedere la comunicazione corretta; la mancata tempestiva eccezione può compromettere l'accoglimento del motivo in sede di impugnazione.
- L'impossibilità di collegarsi da remoto va documentata e, se possibile, eccepita nell'udienza o prima, tramite difensore, affinché il vizio non sia considerato rinunciato.
- In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore verifichi preventivamente la regolarità della notifica e, in caso di difetto, iscriva a verbale l'eccezione ovvero chieda la sospensione/riassunzione dell'udienza per consentire la regolarizzazione della comunicazione.
- In appello o in cassazione non sarà generalmente accolta una doglianza su una nullità percepibile se la parte non ha sollevato l'eccezione in primo grado o in udienza; l'attenzione deve quindi essere posta sulle eccezioni processuali tempestive piuttosto che sulla sola impugnazione successiva.
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