Cassazione Penale, Sentenza n. 08030/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la pronuncia del GUP (Tribunale di Palmi) relativa a una vasta piantagione di canapa indiana e a reati connessi (coltivazione/detenzione di stupefacenti e furto aggravato di energia). Le censure sollevate comprendevano: vizio di motivazione e travisamento della prova (presunta responsabilità fondata sulla mera presenza, presunte confessioni non rese, omissione della versione integrale dei filmati); richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; dedotta natura meramente marginale o di mera connivenza non punibile (art. 114 c.p.) per alcuni imputati; doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla personalizzazione della pena (artt. 132, 133 c.p.), nonché contestazione della applicazione della recidiva e della qualificazione del furto di energia elettrica come reato aggravato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito che aveva ritenuto: Bianchino svolgente funzione di "vedetta/palo" (contributo agevolatore idoneo al concorso di persone nel reato); Capria coinvolto attivamente nella raccolta/estirpazione delle piante; D'Agostino partecipe alla condotta; l'attività di coltivazione era alimentata da un allaccio abusivo e la sostanza aveva un rilevante principio attivo. La Cassazione ha ritenuto che il sindacato sulla valutazione della prova è limitato e che le doglianze sollevate erano, in gran parte, meri apprezzamenti critici non idonei a dimostrare vizi di motivazione manifesti. Ha altresì confermato il rigetto delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità, dell'estensione della piantagione e della quantità di sostanza. Quanto alla ricorrenza di recidiva e alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di contribuizione.
Norme richiamate
art. 81 comma finale e art. 110 cod. pen.
Richiamati per i principi generali sul concorso di persone nel reato e sulla responsabilità concorrente: la Corte conferma che anche il contributo "agevolatore" (es. vedetta) integra concorso quando rende l'illecito più agevole o sicuro.
art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice sugli stupefacenti usata per inquadrare la coltivazione/detenzione per lo spaccio: la Corte ha ritenuto provata la rilevanza della quantità e del principio attivo ai fini della gravità del reato.
art. 61 n. 2, art. 110, art. 624 e art. 625 commi 2 e 7 cod. pen.
Norme relative al furto e alle aggravanti (violenza sulle cose): la Corte di merito è stata ritenuta correttamente fondata nel ritenere il furto di energia aggravato in presenza di allaccio abusivo utilizzato consapevolmente.
art. 114 cod. pen.
Riguarda la partecipazione di minima importanza: la Corte ha escluso tale attenuante per il ruolo di vedetta, ritenuto non trascurabile nell'economia del reato.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito dal ricorso in tema di valutazione dell'incensuratezza: la Corte osserva che l'incensuratezza, di per sé, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche (richiami normativi/procedurali a limiti della sua rilevanza).
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme sulla determinazione della pena e sulla personalizzazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente considerato gli elementi necessari (quantitativi e personali) per la determinazione della pena e per l'applicazione della recidiva.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto non necessaria la rinnovazione richiesta poiché le dichiarazioni invocate erano già acquisite nel fascicolo tramite investigazioni difensive e non decisive per travolgere il quadro probatorio.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione alla verifica della motivazione (esclusione della rivalutazione completa dei fatti): la Corte ha applicato tale limite, dichiarando inammissibili i ricorsi che proponevano una diversa valutazione della prova senza dimostrare manifesta illogicità o contraddizione.
art. 102 c.p.p.
Citata in riferimento alle sostituzioni di difensori in udienza (deleghe orali); rilevante ai fini della regolarità difensiva ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- La funzione di "vedetta/palo" può integrare concorso nel reato anche se il contributo non è causale: è sufficiente che la condotta agevoli l'esecuzione del reato rendendola più sicura o meno incerta.
- La mera assenza di contatti telefonici fra imputati non esclude il concorso: i giudici di merito possono desumere rapporti e ruoli da osservazioni sul posto e da videoriprese integrate con la percezione diretta degli operatori di polizia giudiziaria.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è molto limitato: non è consentito riesaminare la persuasività degli elementi probatori salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, illogicità ovvia o omissioni su atti decisivi.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sarà rigettata se gli elementi invocati sono già acquisiti nel fascicolo e non sono decisive per alterare il convincimento del giudice di merito.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito e può essere escluso anche se esistono elementi favorevoli (es. incensuratezza) quando prevale la gravità della condotta e l'entità del fatto.
- La qualificazione del furto di elettricità come reato aggravato può essere estesa al beneficiario dell'allaccio abusivo quando risultino conoscenza o colpa circa l'allaccio: la distinzione tra autore materiale e beneficiario non esclude automaticamente la responsabilità del secondo.
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta della pericolosità e della rilevanza dei precedenti rispetto al nuovo reato; il giudice deve motivare l'uso della recidiva in termini di effettiva progressione criminosa o maggiore riprovevolezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08009/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08010/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08012/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08014/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08015/2026 del 02/03/2026
- Sentenza penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08016/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →