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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2024.

Giustizia amministrativa202502582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 10 aprile 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, e il Ministero era stato condannato ad attribuirlo per l'anno scolastico 2021/2022. La sentenza è stata notificata il 19 settembre 2024, non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, come attestato il 23 maggio 2025. Decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l'inadempimento era adeguatamente documentato e non era stato contestato dal Ministero. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato indicata in motivazione, o un dirigente o funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per l'intervento sostitutivo decorrenti dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso inutilmente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano rispettivamente per la regolazione delle spese di giudizio e per il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'Amministrazione non vi dia esecuzione, nei limiti necessari ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
  • L'inottemperanza può essere dichiarata quando il ricorrente documenti l'esistenza, la definitività e la portata esecutiva del titolo e l'Amministrazione non contesti il mancato adempimento dell'obbligo in esso previsto.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, non deve essere liquidato un compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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