Sentenza del 30/06/2016 n. 13391 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi relativi all'ICI per gli anni 2001-2004, sostenendo principalmente che il terreno, da lui coltivato, dovesse essere considerato agricolo e non edificabile. Ha inoltre contestato il diniego di autotutela, la regolarità delle notifiche, la motivazione degli avvisi, la mancata allegazione degli atti richiamati, la determinazione del valore imponibile e l'irrogazione delle sanzioni, lamentando infine l'omessa applicazione del cumulo giuridico e della continuazione per le violazioni commesse in più annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi otto motivi di ricorso. Ha ritenuto che il diniego di autotutela fosse sindacabile solo quanto alla legittimità del rifiuto e all'eventuale interesse generale alla rimozione dell'atto, non quanto alla fondatezza di avvisi ormai definitivi; ha considerato valide le notifiche effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento e sufficiente la motivazione per relationem. Ha inoltre confermato l'esclusione delle agevolazioni per i terreni agricoli, poiché, pur coltivando il fondo, G.F. traeva la maggior parte del proprio reddito dai canoni di locazione di altri immobili. È stato invece accolto il nono motivo: anche per l'ICI doveva essere valutata l'applicazione del cumulo giuridico e della continuazione per violazioni della stessa indole commesse in più annualità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per la rideterminazione delle sanzioni e delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18 e 19
Il provvedimento di diniego, espresso o tacito, dell'autotutela può essere impugnato, ma il giudice può esaminare soltanto i profili di illegittimità del rifiuto e le ragioni di interesse generale che potrebbero giustificare la rimozione dell'atto definitivo; non può riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria ormai non impugnabile.
D.L. n. 564/1994, art. 2-quater, convertito dalla L. n. 656/1994, e D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Disciplinano il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria, che resta discrezionale ma non sottratto a ogni controllo giurisdizionale.
L. n. 212/2000, artt. 3 e 7
Gli atti tributari devono essere motivati; la motivazione può essere redatta anche per relationem, purché l'atto notificato consenta di individuare gli elementi essenziali dell'atto richiamato e le ragioni della pretesa.
L. n. 241/1990, artt. 3 e 21-octies
Le violazioni relative alla forma o al procedimento non comportano automaticamente l'annullamento dell'atto, soprattutto quando si tratta di attività vincolata e il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 161; L. n. 890/1982, art. 3; D.P.R. n. 602/1973, art. 26; art. 156 c.p.c.
La notifica degli avvisi mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata, quando effettuata direttamente dall'ente impositore. In ogni caso, la notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo se il destinatario riceve l'atto e propone tempestivamente ricorso.
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 2, lett. b), 5, 9 e 11
Per usufruire del trattamento agevolato previsto per i terreni agricoli non basta la coltivazione diretta: occorrono la qualifica soggettiva richiesta, la conduzione diretta e la prevalenza dell'attività agricola quale fonte reddituale rispetto ad altre attività. La comproprietà non impedisce l'agevolazione, ma non supera l'assenza degli altri requisiti.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 7, 12, 16 e 17
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Il principio della continuazione e il cumulo giuridico possono applicarsi anche alle violazioni ICI commesse in più annualità, con conseguente necessità di rideterminare le sanzioni secondo il trattamento complessivo più favorevole previsto dalla legge.
Massime di principio
- Un avviso tributario divenuto definitivo non può essere rimesso in discussione tramite autotutela per riproporre semplicemente i vizi o le contestazioni che il contribuente avrebbe dovuto dedurre nei termini; occorre indicare uno specifico interesse generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto.
- La notifica di un atto tributario può risultare valida anche se effettuata direttamente dall'ente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata, e le irregolarità formali possono essere sanate quando il destinatario ha ricevuto l'atto e si è difeso.
- La motivazione per relationem è ammissibile se l'avviso riproduce o rende conoscibili gli elementi essenziali degli atti richiamati, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
- Per qualificare un terreno come agricolo ai fini delle agevolazioni ICI non è sufficiente dimostrare la coltivazione diretta: deve essere verificata anche la prevalenza del reddito agricolo rispetto alle altre fonti di reddito del proprietario.
- Quando la stessa violazione tributaria viene ripetuta in più periodi d'imposta, il contribuente può chiedere l'applicazione della continuazione e del cumulo giuridico, anche se le violazioni riguardano l'ICI.
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