Cassazione Civile, Ordinanza n. 19199/2025 del 12/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, degli immobili costituenti il compendio di un hotel. L'istituto di credito, titolare di ipoteca sui beni, ha impugnato gli atti del trasferimento sostenendo che la vendita fosse illegittima e lesiva del proprio diritto reale di garanzia, deducendo la violazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale, ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c. ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999; la Corte d'appello ha respinto il reclamo. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, nullità del provvedimento per asserita omessa pronuncia/motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c.; con il secondo ha censurato la falsa applicazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 270 del 1999, sostenendo che il giudice di merito avrebbe applicato alla vendita di soli immobili la disciplina speciale prevista per la vendita di aziende in esercizio, in particolare in tema di stima e di criteri di scelta dell'acquirente. Nel ricorso si contestava anche, in via fattuale, la stima effettuata nella procedura concorsuale, contrapposta a quella svolta in sede di esecuzione individuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto promiscuo, perché cumulava censure eterogenee e in parte incompatibili tra loro; inoltre, nella parte relativa alla violazione di legge, non si confrontava con la reale questione giuridica trattata. Il secondo motivo è stato giudicato non pertinente rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato: la disciplina speciale dell'art. 63 del d.lgs. n. 270 del 1999 si applica solo alla vendita di aziende in esercizio e non alla mera alienazione di beni immobili, quale quella oggetto della controversia. La Corte ha rilevato che il ricorso, invece di denunciare un errore di diritto sulla qualificazione della vendita, si limitava a contestare in fatto la stima dei beni, profilo non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 65 d.lgs. n. 270 del 1999
prevede la possibilità di reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il provvedimento reso sugli atti esecutivi del trasferimento nell'amministrazione straordinaria.
art. 739 c.p.c.
è il mezzo di reclamo utilizzato avverso il provvedimento del tribunale nel procedimento camerale previsto dalla disciplina speciale.
art. 62 d.lgs. n. 270 del 1999
nella alienazione di beni consente che il valore sia preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario, senza necessità di adesione del creditore ipotecario.
art. 63 d.lgs. n. 270 del 1999
regola speciale riservata alla vendita di aziende in esercizio, nella quale la stima deve considerare anche la redditività dell'azienda e la scelta dell'acquirente deve tener conto non solo del prezzo, ma anche dell'affidabilità dell'offerente, del piano di prosecuzione dell'attività e della garanzia dei livelli occupazionali.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata ritenuta incompatibile con la contestazione di motivazione e comunque formulata in modo promiscuo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri formali invocati per i motivi di ricorso, ma le censure sono state reputate inammissibili per difetto di pertinenza e per promiscuità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 136 del 2013
norma richiamata dalla ricorrente ma ritenuta non applicabile perché riferita alla vendita di aziende in esercizio.
art. 11, comma 3-quinquies, d.l. n. 145 del 2013
norma che, come richiamata nel testo, integra il quadro interpretativo della disciplina della vendita di aziende in esercizio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, coerenti e riferite alla reale ratio decidendi della decisione impugnata: la commistione di vizi eterogenei, specie se incompatibili, espone il motivo a inammissibilità.
- La denuncia di omessa motivazione o di motivazione apparente non può essere utilizzata in modo promiscuo con la denuncia di omessa pronuncia o di contraddittorietà della motivazione, poiché ciascun vizio presuppone un diverso assetto della decisione impugnata.
- La disciplina speciale della vendita di aziende in esercizio nell'amministrazione straordinaria non è estensibile alla mera alienazione di beni immobili: in quest'ultima ipotesi opera la disciplina dell'art. 62 del d.lgs. n. 270 del 1999, che rimette agli esperti nominati dal commissario la stima dei beni.
- In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione il merito della stima dei beni se la doglianza si risolve in una contestazione fattuale del valore attribuito dall'esperto; occorre invece dedurre un vero errore di diritto sulla qualificazione della vendita o sull'applicazione della disciplina.
- Le regole speciali che sacrificano in parte il criterio del prezzo massimo sono giustificate solo dalla vendita di aziende in esercizio, in funzione del risanamento e della tutela dell'occupazione, e non dai trasferimenti di singoli cespiti immobiliari.
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