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Sentenza

Sentenza n. 6209/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento della sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 (due) di consegna inflitta dal Comandante di Compagnia Roma Casilina della Legione Carabinieri Lazio con la comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo numero -OMISSIS- di prot. del 22 febbraio 2023 notificata in pari data nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e comunque conseguenziale tra cui il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico ex art. 1363 e seguenti del c.o.m. D. Lgs 66/2010 presentato al sig. comandante del gruppo carabinieri di Roma tramite pec in data 21 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202310380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che, alla luce della dichiarazione depositata dal ricorrente, non residuasse più interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la sanzione disciplinare di corpo di due giorni di consegna, inflitta dal Comandante di Compagnia, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, incluso il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata il 26 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. Il testo della sentenza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nell'ambito della definizione processuale del giudizio.

  • artt. 1363 e seguenti d.lgs. 66/2010

    Richiamati nell'epigrafe quale disciplina del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, quando ritenuta attendibile e non contraddetta dagli atti, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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