Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 4333 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Diniego di autotutela - Presenza di precedente cartella esattoriale ormai definitiva - Possibile impugnativa davanti al Giudice Tributario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha tentato di contestare gli effetti di una cartella di pagamento già notificata e divenuta definitiva per omessa impugnazione entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. 546/1992. A tal fine ha presentato un’istanza di autotutela e ha chiesto al Giudice tributario di accertare l’illegittimità del silenzio dell’Ufficio, ordinando all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso. L’iniziativa mirava sostanzialmente a riaprire il termine per impugnare la cartella ormai consolidata.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La richiesta di autotutela non può essere utilizzata per eludere la perentorietà del termine di sessanta giorni per impugnare la cartella. Inoltre, il processo tributario è diretto principalmente all’annullamento di atti impositivi impugnabili e non prevede, in questo caso, un’azione autonoma di accertamento dell’illegittimità del silenzio né una condanna dell’Amministrazione a compiere uno specifico atto. La cartella, non essendo stata tempestivamente impugnata, è rimasta definitiva.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.lgs. 546/1992

    termine perentorio di sessanta giorni

    Il ricorso contro l’atto tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione. La scadenza del termine, se non viene tempestivamente impugnato l’atto, ne determina la definitività.

  • D.lgs. 546/1992

    Il processo tributario è strutturato principalmente come giudizio di impugnazione e annullamento di atti recanti una pretesa fiscale. Non contempla, nei termini esaminati, un’azione autonoma diretta soltanto ad accertare l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione o a ottenere la condanna dell’Ufficio all’adozione di uno specifico provvedimento.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento deve essere impugnata entro il termine previsto dalla legge; se il termine decorre inutilmente, l’atto diventa definitivo e non può essere normalmente contestato in un momento successivo.
  • L’istanza di autotutela non sospende né riapre il termine per proporre ricorso e non costituisce uno strumento per aggirare la definitività di un atto non impugnato.
  • Il contribuente non può trasformare il silenzio dell’Amministrazione su una richiesta di autotutela in un nuovo autonomo oggetto di impugnazione, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • Prima di presentare un ricorso è essenziale verificare la data e la regolarità della notifica dell’atto, poiché eventuali vizi devono essere fatti valere tempestivamente, di regola entro il termine di impugnazione.
  • L’autotutela resta uno strumento discrezionale dell’Amministrazione e, salvo casi particolari previsti dalla normativa, non garantisce al contribuente il diritto a ottenere l’annullamento dell’atto o una decisione giudiziale sul merito della richiesta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.