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Sentenza

Sentenza n. 391/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento dell’I.N.P.S. n. INPS.2100.27/05/2025.0452496, adottato in data 17 giugno 2025 e notificato in data 20 giugno 2025, con cui è stata respinta la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) presentata dalla società ricorrente in data 27 maggio 2025 per le giornate del 14 e 16 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202501925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per due giornate di sospensione dell'attività portuale dovuta al mancato attracco di una nave per condizioni meteorologiche avverse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego INPS della CIGO richiesta per quattro dipendenti in relazione alle giornate del 14 e 16 aprile 2025. L'impresa aveva indicato nella domanda la causale «Motivi meteorologici - Vento» e aveva prodotto relazioni tecniche, bollettini meteorologici e comunicazioni sindacali. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che la sospensione fosse stata determinata non direttamente dal vento, ma dalla decisione del comandante della nave di non attraccare a Termini Imerese e di dirigersi verso Palermo, quale fatto del terzo oggettivo e non coercibile. Ha inoltre censurato l'utilizzo del solo dato anemometrico, deducendo che la circolare INPS n. 139/2016 consentirebbe valutazioni favorevoli anche al di sotto della soglia ordinaria e che, per la navigazione, dovrebbero considerarsi anche moto ondoso, direzione delle onde e valutazione del comandante. L'INPS ha sostenuto che la domanda era stata presentata esclusivamente per la causale «vento», per la quale la circolare prevede di norma una soglia di almeno 30 nodi, mentre le velocità rilevate erano di 42,84 km/h e 32,04 km/h. Ha inoltre dedotto la mancata produzione procedimentale di una relazione tecnica e una difformità nel numero dei lavoratori indicati, nonché la non pertinenza delle deroghe previste per lavorazioni particolari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La causale indicata dall'impresa nella domanda amministrativa delimita l'oggetto del procedimento, l'istruttoria e la decisione dell'INPS. Avendo scelto la causale «evento meteo - vento», la società doveva dimostrare il ricorrere dei relativi presupposti oggettivi, inclusa la soglia di velocità indicata dalla circolare INPS n. 139/2016, pari di norma ad almeno 30 nodi, oltre 50 km/h. Le rilevazioni ufficiali SIAS, non contestate, erano inferiori a tale soglia. La possibilità di riconoscere il trattamento con velocità inferiori riguarda lavorazioni particolari, quali lavori in quota, su gru o con fiamma ossidrica, non dimostrate nel caso concreto; la generica descrizione dell'attività come terminal portuale non era sufficiente. Il fatto che l'evento fosse non imputabile all'impresa non bastava, poiché tale requisito costituisce soltanto una condizione generale, cui devono aggiungersi i presupposti specifici della causale invocata. La decisione del comandante della nave avrebbe dovuto essere dedotta e provata nell'ambito di una diversa causale, ove applicabile, e non poteva essere utilizzata in giudizio per modificare retroattivamente i presupposti della domanda. L'INPS non era tenuto a riqualificare d'ufficio la causale. Non sussistevano difetto di istruttoria o contraddittorietà, poiché l'istruttoria era coerente con la domanda presentata e il diniego si fondava su un dato oggettivo e verificabile. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'INPS è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, non ravvisati. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali

    La CIGO richiede sia la non imputabilità dell'evento sia la ricorrenza dei presupposti specifici della causale invocata.

  • artt. 11 e seguenti d.lgs. 148/2015

    Costituiscono la disciplina legislativa di riferimento per il trattamento di integrazione salariale ordinaria.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, ma il giudice non ravvisa una violazione nel diniego impugnato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato dall'INPS per sostenere la legittimità dell'atto anche in relazione alla prevedibilità dell'evento; il rigetto è tuttavia fondato sulla corretta applicazione della causale e della soglia anemometrica.

  • d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    Definisce i criteri per l'esame delle domande di CIGO, ulteriormente specificati dalla circolare INPS n. 139/2016.

  • Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016, punto 6.4

    per quanto riguarda il vento, «viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h)»; valutazione favorevole anche per velocità inferiori «per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica»

    La soglia ordinaria del vento costituisce parametro oggettivo per la causale meteorologica; la deroga per valori inferiori richiede lavorazioni particolari, specificamente dimostrate.

  • artt. 295 e seguenti codice della navigazione

    Richiamati dalla ricorrente quanto ai poteri del comandante della nave, ma ritenuti irrilevanti rispetto alla causale di CIGO effettivamente indicata.

Massime di principio

  • Nelle domande di CIGO, la causale indicata dall'impresa delimita l'oggetto del procedimento amministrativo, l'ambito dell'istruttoria e i presupposti che l'amministrazione deve verificare; il richiedente non può modificare in giudizio la causa impeditiva posta a fondamento della domanda per superare le ragioni del diniego.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al richiedente un onere di cooperazione procedimentale, consistente nel fornire informazioni complete, corrette e specifiche sui fatti e sulle lavorazioni rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio; le carenze informative ricadono sul richiedente.
  • Per la causale meteorologica relativa al vento, la soglia ordinaria prevista dalla prassi INPS costituisce un parametro oggettivo di valutazione; l'ammissione per velocità inferiori richiede la dimostrazione che l'attività rientri tra le lavorazioni particolari espressamente considerate dalla disciplina amministrativa.
  • La non imputabilità dell'evento costituisce soltanto uno dei requisiti generali della CIGO e non comporta automaticamente il riconoscimento del trattamento, dovendo ricorrere anche i presupposti specifici della causale indicata.
  • L'INPS non è tenuto a riqualificare d'ufficio la causale indicata dal richiedente sulla base di fatti diversi da quelli dedotti nella domanda; una diversa causa della sospensione deve essere tempestivamente allegata e provata nel procedimento amministrativo.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'INPS in materia di CIGO è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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