Sentenza del 13/04/2015 n. 2157 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Detrazione o rimborso dell'eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di imposta in essa esposto - Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata respinta. Il credito esposto nella dichiarazione tardiva non può essere riportato nella dichiarazione IVA dell’anno successivo, poiché l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione impedisce l’utilizzo del credito in detrazione. La decisione si fonda sul principio di contiguità temporale tra i periodi d’imposta, necessario per compensare il credito con il debito tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare, nella dichiarazione IVA relativa all’anno successivo, un credito d’imposta esposto in una dichiarazione presentata tardivamente. Ai sensi dell’art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, la dichiarazione tardiva equivale a tutti gli effetti a una dichiarazione omessa. Il contribuente sosteneva che il credito, formatosi anche in periodi precedenti e risultante da dichiarazioni regolarmente presentate, potesse comunque essere riportato e utilizzato in detrazione.
Norme richiamate
Art. 30, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina la detrazione o il rimborso dell’eccedenza IVA. La possibilità di riportare e utilizzare il credito presuppone il rispetto degli adempimenti dichiarativi e della continuità tra i periodi d’imposta.
Art. 37, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"La dichiarazione presentata oltre il termine è considerata omessa a tutti gli effetti"
La tardiva presentazione della dichiarazione è equiparata all’omissione e comporta l’inutilizzabilità del credito IVA indicato in quella dichiarazione ai fini del riporto nella dichiarazione successiva.
Massime di principio
- Il credito IVA deve essere indicato e gestito nel rispetto dei termini e degli obblighi dichiarativi previsti dalla legge; la tardiva presentazione può produrre effetti sostanzialmente equivalenti all’omissione.
- La mera esistenza sostanziale di un credito formatosi in periodi precedenti non è sufficiente a consentirne l’utilizzo: occorre anche la corretta esposizione nelle dichiarazioni presentate nei termini.
- Il riporto del credito IVA è collegato al principio di contiguità temporale tra i periodi d’imposta; l’interruzione della sequenza dichiarativa può impedire la compensazione o la detrazione.
- In situazioni analoghe è necessario verificare sia l’origine e la documentazione del credito sia la tempestività delle dichiarazioni nelle quali il credito è stato esposto.
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