Cassazione Penale, Sentenza n. 29513/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Patru impugnava la sentenza di appello contestando: 1) la decorrenza della prescrizione del reato di appropriazione indebita (addebitato come consumato in data anteriore e prossima al 19/11/2013), sostenendo che, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, il reato si era prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), ritenendo il valore degli arredi di scarso rilievo e quindi la fattispecie rientrante nella tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo all'art. 131-bis ritenendo che la Corte d'appello avesse logicamente escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione del danno non esiguo cagionato al proprietario. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione: il termine prescrizionale applicabile al reato (reclusione da 2 a 5 anni) è di 6 anni ai sensi dell'art. 157 c.p.; con atti interruttivi e applicando il limite di aumento di un quarto (art. 161 c.p.) il termine diventa 7 anni e 6 mesi. Considerate le sospensioni complessive per 357 giorni, la prescrizione è maturata l'11/05/2022, prima della sentenza d'appello del 12/09/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto quando le modalità della condotta e l'esiguità del danno sono tali da rientrare nei parametri dell'art. 133; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il danno causato all'offeso non fosse esiguo e dunque ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 133 cod. pen.
Richiamato per valutare l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha applicato il criterio che il danno valutato ai sensi dell'art. 133 non era ridotto al punto da integrare la tenuità.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce i termini prescrizionali: per il reato di appropriazione indebita (pena da 2 a 5 anni) il tempo necessario a prescrivere è di 6 anni; tale termine è stato preso come base per il calcolo della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Prevede che l'interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore a un quarto del termine prescrizionale; applicando questo limite il termine di prescrizione è divenuto 7 anni e 6 mesi nel caso concreto.
art. 160 cod. pen.
Richiamato in connessione con le regole sull'interruzione e sospensione della prescrizione (il riferimento ha funzione integrativa al computo complessivo dei termini).
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando il reato è estinto; la Corte ha annullato senza rinvio per estinzione per prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a prescrizione e art. 131-bis; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo sulla prescrizione e infondato quello sulla tenuità.
Massime di principio
- Il termine prescrizionale si calcola a partire dalla consumazione del reato e va modulato tenendo conto di atti interruttivi e sospensioni: l'interruzione non può aumentare il termine prescrizionale di oltre un quarto (art. 161 c.p.).
- I rinvii disposti per accordo delle parti o su richiesta della difesa e le sospensioni per astensione delle Camere Penali possono determinare la sospensione del corso della prescrizione e devono essere computati nel calcolo.
- L'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno al soggetto offeso secondo i criteri dell'art. 133; beni usati non sempre giustificano la tenuità se il danno non è ritenuto esiguo.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in sede di cassazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale, ma non incide automaticamente sulle statuizioni civili, le quali possono essere confermate.
- Chi intende far valere la prescrizione deve formulare adeguati calcoli temporali e documentare i periodi di sospensione/interruzione: errori nel conteggio possono determinare esiti diversi.
- Non tutti i rinvii producono sospensione della prescrizione (per esempio il riconoscimento di termini a difesa può non comportare sospensione); è necessario distinguere la causa del rinvio e l'eventuale richiamo della giurisprudenza pertinente.
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