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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29513/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Patru impugnava la sentenza di appello contestando: 1) la decorrenza della prescrizione del reato di appropriazione indebita (addebitato come consumato in data anteriore e prossima al 19/11/2013), sostenendo che, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, il reato si era prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello; 2) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), ritenendo il valore degli arredi di scarso rilievo e quindi la fattispecie rientrante nella tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo all'art. 131-bis ritenendo che la Corte d'appello avesse logicamente escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione del danno non esiguo cagionato al proprietario. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione: il termine prescrizionale applicabile al reato (reclusione da 2 a 5 anni) è di 6 anni ai sensi dell'art. 157 c.p.; con atti interruttivi e applicando il limite di aumento di un quarto (art. 161 c.p.) il termine diventa 7 anni e 6 mesi. Considerate le sospensioni complessive per 357 giorni, la prescrizione è maturata l'11/05/2022, prima della sentenza d'appello del 12/09/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; le statuizioni civili sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto quando le modalità della condotta e l'esiguità del danno sono tali da rientrare nei parametri dell'art. 133; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il danno causato all'offeso non fosse esiguo e dunque ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato per valutare l'esiguità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha applicato il criterio che il danno valutato ai sensi dell'art. 133 non era ridotto al punto da integrare la tenuità.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i termini prescrizionali: per il reato di appropriazione indebita (pena da 2 a 5 anni) il tempo necessario a prescrivere è di 6 anni; tale termine è stato preso come base per il calcolo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede che l'interruzione della prescrizione non può comportare un aumento superiore a un quarto del termine prescrizionale; applicando questo limite il termine di prescrizione è divenuto 7 anni e 6 mesi nel caso concreto.

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamato in connessione con le regole sull'interruzione e sospensione della prescrizione (il riferimento ha funzione integrativa al computo complessivo dei termini).

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando il reato è estinto; la Corte ha annullato senza rinvio per estinzione per prescrizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a prescrizione e art. 131-bis; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo sulla prescrizione e infondato quello sulla tenuità.

Massime di principio

  • Il termine prescrizionale si calcola a partire dalla consumazione del reato e va modulato tenendo conto di atti interruttivi e sospensioni: l'interruzione non può aumentare il termine prescrizionale di oltre un quarto (art. 161 c.p.).
  • I rinvii disposti per accordo delle parti o su richiesta della difesa e le sospensioni per astensione delle Camere Penali possono determinare la sospensione del corso della prescrizione e devono essere computati nel calcolo.
  • L'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno al soggetto offeso secondo i criteri dell'art. 133; beni usati non sempre giustificano la tenuità se il danno non è ritenuto esiguo.
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in sede di cassazione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza penale, ma non incide automaticamente sulle statuizioni civili, le quali possono essere confermate.
  • Chi intende far valere la prescrizione deve formulare adeguati calcoli temporali e documentare i periodi di sospensione/interruzione: errori nel conteggio possono determinare esiti diversi.
  • Non tutti i rinvii producono sospensione della prescrizione (per esempio il riconoscimento di termini a difesa può non comportare sospensione); è necessario distinguere la causa del rinvio e l'eventuale richiamo della giurisprudenza pertinente.

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